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Relazione introduttiva al progetto di legge: “Norme per il superamento degli Ospedali psichiatrici Giudiziari”

A 30 anni circa dall’approvazione della Legge di Riforma dell’assistenza psichiatrica, il sistema clinico psichiatrico forense italiano è ancora fortemente incentrato sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Anche il più recente D. Lgs. 230/99, che stabiliva il transito delle competenze delle funzioni attribuite all’Amministrazione penitenziaria in tema di sanità al Servizio Sanitario Nazionale, non ha preso in considerazione gli ospedali psichiatrici giudiziari poiché erano in corso gli studi sulle modifiche del libro primo del codice penale. L’attesa delle possibili modifiche normative in tema di imputabilità ha quindi bloccato i processi di rinnovo e rallentato quelli di integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Attualmente sono ospitati presso i sei OPG italiani circa 1200 pazienti (1/55.000 abitanti).  Il solo OPG di Castiglione delle Stiviere è gestito dall’ASL di Mantova in convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia, mentre gli altri cinque sono gestiti direttamente dallo stesso Ministero e dipendono dal Dipartimento Affari Penitenziari.

I circa 1200 soggetti attualmente ristretti in OPG costituiscono un insieme molto eterogeneo, comprendendo diverse categorie, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista clinico-assistenziale, che illustrano la diversa provenienza dei soggetti attualmente afferenti all’OPG: da un lato persone con problemi clinico-comportamentali evidenziatisi in carcere (detenuti) e dall’altro persone prosciolte per infermità di mente internati in OPG a fini di trattamento e riabilitazione.

Mentre per i primi da più parti si è invocato un rafforzamento delle attività di psichiatria penitenziaria, con la creazione di sinergie tra istituti di pena e Aziende USL per una reale presa in carico del paziente psichiatrico all’interno del carcere, per i secondi vanno identificati progetti e soluzioni specifiche. Vale la pena sottolineare come il ricondurre all’interno del carcere le problematiche inerenti i detenuti a vario titolo presenti in OPG potrebbe significare una riduzione della popolazione degli OPG di circa 2-300 unità sulle attuali 1.200. Occorre anche osservare come alcune sentenze della Corte Costituzionale (n. 253/2003 e 367/2004) abbiano di fatto aperto la possibilità alla effettuazione della misura di sicurezza in luogo alternativo all’OPG, opportunità già colta a livello di diverse realtà locali, senza tuttavia portare ad una diminuzione dei posti occupati in OPG. E’ verosimile che occorra un piano integrato al fine di evitare che il ridirezionare un gruppo di malati rei in luoghi alternativi all’OPG (ad esempio nel carcere o in strutture territoriali alternative) comporti la rioccupazione inappropriata degli stessi posti da parte di altre categorie di pazienti.

Malgrado gli sforzi che le singole Direzioni hanno realizzato per coniugare positivamente la funzione di custodia con quella di trattamento e cura delle persone internate, la vetustà delle strutture, tutte – con l’unica eccezione di Castiglione delle Siviere e Barcellona P.G. – edificate con altre finalità, la concentrazione degli internati, la commistione più varia di condizioni cliniche e percorsi giuridici, l’inadeguatezza numerica del personale di area sanitaria, l’assenza di formazione specifica in un settore così delicato, rendono tali sforzi il più delle volte vani.

Tutti gli Istituti appaiono accomunati dalla difficoltà di assumere una precisa identità:

a) essere ospedale, mantenendo comunque un difficile connubio tra personale e filosofie diverse e nel frattempo divenire, paradossalmente, una realtà “anacronistica” dopo la legge di riforma psichiatrica e quindi ancor più facilmente criticabile e negabile;

b) essere carcere, rinunciando ad ogni velleità di organizzazione di realtà e priorità trattamentali, subire totalmente l’organizzazione penitenziaria, limitandosi ad assicurare con le componenti mediche un servizio di consulenza e di cura che non si preoccupa della effettiva gestione sanitaria della struttura”.

Tuttavia, laddove sono state attuate forme di collaborazione mediante protocolli d’intesa con i Dipartimenti di Salute Mentale, è stata resa possibile l’offerta di continuità terapeutica con i servizi territoriali al momento della dimissione, concordando progetti personalizzati di reinserimento del paziente internato. Si tratta quindi di modalità operative già esportabili in altre realtà territoriali nel breve termine.

 


 

 

PROPOSTA DI LEGGE

NORME PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (OPG)

 

Articolo 1 (progetti terapeutico riabilitativi individuali per i pazienti degli OPG)

Ai fini di ridurre e superare l’utilizzo degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in applicazione della legge 180, del DPR 10/11/99 e delle sentenze n°253/03 e n° 367/04 della Corte Costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL e relativi Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) e Servizi Sociosanitari elaborano e avviano, entro la scadenza della misura di sicurezza, progetti terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati alla dimissione ed alla re-inclusione sociale dei pazienti di propria pertinenza territoriale internati negli OPG.

Detti progetti personalizzati sono finalizzati altresì a fornire alla Magistratura giudicante valida alternativa all’internamento di nuovi pazienti negli OPG.

 

Articolo 2 (tempi e competenze)

Le AUSL competenti per i singoli progetti di dimissione sono quelle nel cui territorio insiste il comune di residenza storica – ovvero quella all’atto del ricovero – dell’internato.

In sede di prima applicazione, le AUSL dovranno elaborare ed avviare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente norma i progetti personalizzati di dimissione per tutti i pazienti con misura di sicurezza scaduta o prorogata e pericolosità sociale condizionata all’attivazione di idoneo percorso extra-istituzionale.

Le AUSL che non garantiscono quanto previsto al precedente articolo, sono obbligatoriamente tenute a sostenere le spese per i progetti personalizzati di dimissione  che saranno elaborati e realizzati dalle AUSL sul cui territorio insistono gli OPG.

 

 

Articolo 3 (finanziamento e modalità di attuazione)

Il Ministero della  Salute è autorizzato alla spesa di euro…. all’anno per 3 (tre) anni su progetti presentati alle Regioni dalle AUSL ai fini della loro presa in carico da parte delle     persone dimissibili dagli OPG.

Entro tre mesi  dalla pubblicazione della presente legge, i Ministri della Salute e della Giustizia emaneranno il decreto attuativo di quanto previsto nel presente articolo.

Il  decreto di cui al precedente comma dovrà prevedere  la nomina di una commissione di  esperti allo scopo di coordinare  il programma di dimissione dei pazienti attualmente ristretti in OPG

La commissione presenterà ai ministri competenti, nonché alla Commissione sulla Salute Mentale istituita presso il ministero della Salute, relazione semestrale dello stato di avanzamento dei lavori.

Il medesimo decreto,  ai sensi del D.Lgs. 230/1999, comprenderà le modalità di trasferimento del personale sanitario, educativo e assistenziale dagli OPG ai    Servizi Sanitari Regionali e il loro relativo inquadramento.

 

 

Articolo 4 (convenzioni AUSL e Istituti Penitenziari)

Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, al fine di ridurre e superare il ricorso agli O.P.G. per la gestione del disagio psichico della popolazione detenuta, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipuleranno, attraverso le  AUSL,    convenzioni obbligatorie con   gli Istituti Penitenziari e gli OPG che insistono sul proprio territorio  per l’assistenza, la cura e la riabilitazione dei detenuti e gli assistiti, prevedendo forme più appropriate e congiunte di gestione del disagio psichico in carcere.