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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO; ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 206 del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza del 13 ottobre 2003, iscritta al n. 1040 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto in fatto Con ordinanza del 13 ottobre 2003 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente di adottare in fase cautelare misure di sicurezza non detentive come la liberta' vigilata. Il
giudice rimettente premette di procedere nei confronti di un soggetto
riconosciuto totalmente incapace di volere al momento dei fatti e
sottoposto, per tale motivo, alla misura di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario, e di dover decidere in ordine alla
richiesta della difesa di sostituzione di tale misura con quella non
detentiva della liberta' vigilata. La
prognosi, conseguentemente formulata, di scemata - anche se non
completamente cessata - pericolosita' sociale in termini di rilevanza
psichiatrica, rende evidente, ad avviso del rimettente, «l'eccessiva
rigidita' della previsione dell'art. 206 cod. pen.» nella parte in cui
consente, nella fase cautelare, e con riferimento ai soggetti maggiorenni,
la sola alternativa del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
ovvero in una casa di cura e di custodia. 1
- Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dubita
della legittimita' costituzionale dell'art. 206 del codice penale, nella
parte in cui non consente di applicare in via provvisoria al soggetto
infermo di mente una misura di sicurezza non detentiva, quale la liberta'
vigilata. Il rimettente si trova a dovere decidere sulla
richiesta,presentata dalla difesa di un soggetto riconosciuto totalmente
incapace di volere per infermita' di mente al momento dei fatti, di
sostituzione della misura di sicurezza provvisoriamente applicata del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario con la liberta' vigilata,
che, anche sulla base delle risultanze delle ultime relazioni sanitarie
dei medici della struttura ove il soggetto e' internato, risulterebbe piu'
idonea a soddisfare le esigenze di cura e ad assicurare nel contempo le
esigenze di controllo e di contenimento della diminuita, ma tuttora
persistente, pericolosita' sociale. 2 -
La questione e' fondata. 3
- L'art. 206 cod. pen. impone al giudice che debba disporre l'applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza nei confronti di un soggetto
totalmente infermo di mente e socialmente pericoloso di ricorrere
esclusivamente ad una misura detentiva, e cioe' al ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario. Il rimettente lamenta appunto che il «rigido
automatismo» della norma censurata gli precluda di applicare la diversa
misura di sicurezza della liberta' vigilata, che nel caso di specie, ove
accompagnata da opportune prescrizioni alla stregua di quanto previsto
dall'art. 228, secondo comma, cod. pen., sarebbe la piu' idonea a
soddisfare le concomitanti esigenze di cura del soggetto infermo di mente
e di controllo della sua pericolosita' sociale. Una situazione
sostanzialmente analoga e' stata scrutinata con la sentenza n. 253 del
2003, con la quale questa Corte - prendendo in esame il rigido automatismo
della regola legale che imponeva al giudice di disporre, in caso di
proscioglimento per infermita' mentale, il ricovero dell'imputato in
ospedale psichiatrico giudiziario, anche quando una misura non segregante
quale la liberta' vigilata, accompagnata da opportune prescrizioni,
avrebbe consentito di soddisfare in modo piu' adeguato le esigenze di cura
e di tutela e quelle di controllo della pericolosita' sociale - ha
dichiarato illegittimo l'art. 222 cod. pen. nella parte in cui non
consente al giudice di adottare una diversa misura di sicurezza non
detentiva. Al
riguardo, la Corte ha preliminarmente rilevato che, a differenza di simili
questioni sollevate nel passato, con le quali era stata chiesta la mera
eliminazione della misura di sicurezza o la sua sostituzione con misure
alternative di creazione giurisprudenziale, ovvero era stata censurata la
cronica inadeguatezza delle strutture degli ospedali psichiatrici
giudiziari - questioni dichiarate inammissibili o non fondate in quanto
miranti a interventi normativi o fattuali esorbitanti dai poteri della
Corte (v. da ultimo sentenza n. 228 del 1999 e ordinanza n. 88 del 2001)
-,veniva denunciato l'automatismo della regola legale che impone al
giudice di applicare comunque all'infermo di mente una misura di sicurezza
detentiva e veniva indicata una concreta soluzione alternativa, quale la
liberta' vigilata, misura gia' prevista dall'ordinamento e «idonea a
soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di
controllo e contenimento della sua pericolosita' sociale, dall'altro lato». 4
- Le argomentazioni svolte dalla sentenza n. 253 del 2003 nel censurare il
rigido automatismo che caratterizzava l'art. 222 cod. pen. e le
conclusioni circa la violazione del principio di ragionevolezza e del
diritto alla salute si attagliano, a maggior ragione, alla disciplina
dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario, posto che sarebbe irragionevole
precludere al giudice l'applicazione in via provvisoria di una misura non
detentiva consentita invece in via definitiva. Per
questi motivi LA
CORTE COSTITUZIONALE Cosi'
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 17 novembre 2004. (Pubblicata su GU
n. 1002 del 9-12-2004) |