| Non
obbligatorio il ricovero del socialmente pericoloso
(Corte
costituzionale 253/2003)
Dobbiamo al Giudice delle
Indagini Preliminari di Genova se la Corte Costituzionale è tornata ad
occuparsi dell'art. 222 del Codice Penale, ove si prevede, tra le misure
comportanti il "ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario", quella riguardante il soggetto che, benché
prosciolto per infermità psichica, venga giudicato "socialmente
pericoloso". I Giudici della Consulta, nell'affrontare il caso in
specie, hanno ripercorso il novero delle precedenti pronunce in
argomento, puntando il dito sulle ambiguità contenute nella
disposizione di legge, con particolare riguardo alla dichiarazione di
"pericolosità sociale", e sulla incongruente sopravvivenza
degli ospedali psichiatrici giudiziari, giudicati come le ultime
strutture "chiuse" per la cura degli infermi di mente. Il
problema è quello consueto, cioè, riuscire a conciliare la
somministrazione di misure a preponderante "contenuto
terapeutico", con le misure disposte a contenimento della
pericolosità sociale di taluni individui e a tutela della collettività.
La Corte ha perciò ribadito che sono proprio queste ultime esigenze a
dover soccombere, nel caso in cui il provvedimento giudiziario rivelasse
la possibilità di arrecare danno alla "salute psichica
dell'infermo". Ragione per la quale, nell'auspicio che il
Legislatore statale voglia mettere in preventivo la revisione di tutta
la disciplina in questione, ha deciso di colpire la lettera della
disposizione impugnata, aprendo un varco nel criterio di rigido
"automatismo" applicativo che la caratterizzava. Ha così
bollato d'incostituzionalità quei passi dell'art. 222 del Codice
Penale, che imponevano al magistrato di ordinare il ricovero
dell'imputato in un ospedale psichiatrico, senza previsione di misure
diverse e alternative. Il rigore del vincolo legislativo, escludendo
ogni concreto apprezzamento della situazione, realizzava
un'irragionevole limitazione nella discrezionalità del giudicante,
quindi nella protezione dei diritti della persona. (23 luglio 2003)
SENTENZA
della Corte costituzionale N. 253 dell'ANNO 2003
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 219, primo e terzo comma (Assegnazione
a una casa di cura e di custodia), e 222 (Ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario) del codice penale, promosso con ordinanza
del 10 luglio 2002 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Genova, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto
in fatto
1.- Con
ordinanza emessa il 10 luglio 2002 e pervenuta a questa Corte il 5
novembre 2002, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Genova, chiamato a pronunciarsi nelle forme del rito abbreviato sulla
responsabilità penale di un imputato maggiorenne, in relazione ai
delitti di cui agli articoli 56, 609-bis, 609-ter e 582
codice penale (tentata violenza sessuale aggravata e lesione personale),
ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 219, primo e terzo comma del codice penale (Assegnazione a
una casa di cura e di custodia), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, e dell'art. 222 del codice penale (Ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario), in riferimento agli articoli 3 e
32 della Costituzione.
2.- Premette il giudice a quo che l'imputato è stato ritenuto, a
seguito di perizia psichiatrica eseguita in incidente probatorio,
totalmente incapace di intendere e di volere, e che ne è stata esclusa
la pericolosità sociale solo se "ricoverato in una comunità per
psicotici".
Sulla base di tale situazione, la difesa ha eccepito l'incostituzionalità
dell'art. 219, primo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui,
rispettivamente, non vi si prevede il ricovero in casa di cura e di
custodia anche per chi sia prosciolto per infermità psichica, e sia di
scarsa pericolosità sociale, e non vi si prevede la possibilità per il
giudice di applicare la libertà vigilata anche a chi sia stato
prosciolto per infermità psichica e sia di scarsa pericolosità
sociale.
Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la
questione così proposta, posto che la disciplina di legge ancorerebbe
la scelta in ordine alla misura di sicurezza da adottare ad un criterio
(la gravità del reato) espressivo della funzione retributiva, anziché
di prevenzione speciale della misura stessa.
In secondo luogo, e soprattutto, aggiunge il remittente, , essa farebbe
dipendere il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto non da un
accertamento in concreto, ma da un indice astratto e presuntivo,
connesso alla distinzione tra vizio totale e vizio parziale di mente (e
alla conseguente maggiore pericolosità dell'imputato nel primo,
piuttosto che nel secondo caso), privo di "alcun supporto
scientifico".
La necessaria applicazione all'imputato, sulla base di tali condizioni,
della misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 222 cod. pen. si
porrebbe, ad avviso del remittente, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Viene altresì censurato, su conforme eccezione del pubblico ministero,
alla luce degli articoli 3 e 32 della Costituzione, l'art. 222 cod. pen.,
nella parte in cui, imponendo la misura del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, non prevede l'applicabilità al maggiorenne
affetto da vizio totale di mente della libertà vigilata.
Per un primo profilo, secondo il remittente verrebbe così a
manifestarsi disparità di trattamento rispetto alla condizione del
minore non imputabile, cui possono essere applicate le misure, dotate di
valenza terapeutica "più soddisfacente", del ricovero in una
casa di cura e di custodia e della libertà vigilata (articoli 232 e 224
cod. pen.), posto che in entrambi i casi si tratterebbe di difendere la
collettività da un individuo al tempo stesso pericoloso e penalmente
irresponsabile.
L'evoluzione della psichiatria e della farmacologia, poi, garantirebbero
di poter conseguire tale obiettivo mediante la misura, più efficace
terapeuticamente, della libertà vigilata, anziché tramite il ricorso
alle forme segreganti dell'ospedale psichiatrico giudiziario.
Per un secondo profilo, la disposizione censurata precluderebbe la
possibilità di impiegare "soluzioni coerenti con le valutazioni
medico-legali": nel caso di specie, l'imputato potrebbe
proficuamente, secondo il giudice a quo, permanere in comunità
di recupero, mentre le prescrizioni proprie del regime di libertà
vigilata, "con possibilità di ricorrere a misure segreganti,
qualora venisse meno la volontà dell'imputato di sottoporsi alle cure
necessarie", rafforzerebbero l'efficacia del trattamento.
Difatti, aggiunge il remittente, il regime di cura cui l'imputato è
sottoposto risulta adeguato alle esigenze terapeutiche e, nel contempo,
tutela la collettività in misura soddisfacente.
La rigidità dei criteri imposti dalle disposizioni censurate in ordine
alla scelta della misura di sicurezza si tradurrebbe, perciò, nel vizio
denunciato.
3.- Non vi è stata costituzione in giudizio delle parti, né intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato
in diritto
1.- Nel corso
di un giudizio abbreviato nei confronti di un soggetto ritenuto, in sede
di perizia, totalmente incapace di intendere e di volere per infermità
psichica, nonché socialmente pericoloso solo se non ricoverato in una
comunità per psicotici, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,
dell'articolo 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia),
primo e terzo comma, e, in riferimento agli articoli 3 e 32 della
Costituzione, dell'articolo 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario) del codice penale.
L'art. 219 è denunciato nella parte in cui, nel prevedere che il
condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio
parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia
(primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe
condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla
le stesse possibilità nei riguardi del soggetto prosciolto per totale
incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la
cui pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. L'art. 222 è a sua volta
denunciato nella parte in cui, nei riguardi del soggetto prosciolto per
infermità psichica, giudicato socialmente pericoloso, impone sempre di
adottare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario,
senza consentire (come invece è previsto per il minore non imputabile
dagli articoli 224 e 232, primo e secondo comma, del codice penale) di
adottare altre misure, e in specie quella della libertà vigilata, con
eventuali prescrizioni.
Il giudice remittente ritiene che la rigidità dei criteri imposti dalla
legge per l'adozione della misura segregante del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario nel caso di maggiorenne totalmente incapace e
socialmente pericoloso, e la conseguente impossibilità di ricorrere,
come invece è previsto per il seminfermo di mente e per il minore non
imputabile, ad altre misure, stabilendo la legge una presunzione di
maggiore pericolosità dei soggetti affetti da vizio totale di mente,
non confortata da alcun supporto scientifico, realizzino una
irragionevole disparità di trattamento rispetto a dette analoghe
situazioni; ancorino l'adozione della misura di sicurezza a un criterio
(la gravità astratta del reato) che finisce per attribuire ad essa
funzione retributiva anziché di prevenzione speciale; e impediscano
l'adozione di soluzioni idonee a difendere la collettività e insieme a
curare adeguatamente un soggetto pericoloso ma penalmente irresponsabile
(donde la violazione dell'art. 32 della Costituzione).
2.- La questione è fondata.
Non è da oggi che la Corte è stata investita di questioni di
legittimità costituzionale volte a censurare l'inadeguatezza della
disciplina che la legge penale prevede nel caso degli infermi di mente
che commettono fatti costituenti oggettivamente reato (il solo art. 222
del codice penale risulta oggetto di ben 18 decisioni della Corte, dal
1967 ad oggi). Una volta risolto il problema, inizialmente assai
dibattuto, della necessaria "attualizzazione" della
valutazione di pericolosità sociale (sentenza n. 139 del 1982), sono
state ripetutamente sottoposte alla Corte questioni tendenti a mettere
in dubbio la legittimità sul piano costituzionale della previsione
della misura "obbligatoria" del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, spesso facendo leva anche sulla legislazione
che, a partire dalla legge 13 maggio 1978, n.180 (Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari ed obbligatori), ha cercato di far fronte
al problema dell'assistenza ai malati di mente superando l'antica prassi
del ricovero in strutture segreganti come erano i manicomi: infatti gli
ospedali psichiatrici giudiziari (nuovo nome dei manicomi giudiziari)
sono rimaste le ultime strutture "chiuse" per la cura di
infermi psichiatrici.
La specificità di questa misura di sicurezza sta, ovviamente, nella
circostanza che essa è prevista nei confronti di persone che, per
essere gravemente infermi di mente, non sono in alcun modo penalmente
responsabili, e dunque non possono essere destinatari di misure aventi
un contenuto anche solo parzialmente punitivo. La loro qualità di
infermi richiede misure a contenuto terapeutico, non diverse da quelle
che in generale si ritengono adeguate alla cura degli infermi psichici.
D'altra parte la pericolosità sociale di tali persone, manifestatasi
nel compimento di fatti costituenti oggettivamente reato, e valutata
prognosticamente in occasione e in vista delle decisioni giudiziarie
conseguenti, richiede ragionevolmente misure atte a contenere tale
pericolosità e a tutelare la collettività dalle sue ulteriori
possibili manifestazioni pregiudizievoli. Le misure di sicurezza nei
riguardi degli infermi di mente incapaci totali si muovono
inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in
un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della
Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste
finalità, collegate e non scindibili (cfr. sentenza n. 139 del 1982),
di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità
sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e
così a quella di controllo dell'infermo "pericoloso"), e non
all'altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile.
Di più, le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai
giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla
salute del paziente (cfr. sentenze n. 307 del 1990, n. 258 del 1994, n.
118 del 1996, sulle misure sanitarie obbligatorie a tutela della salute
pubblica): e pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare
presumibilmente un danno alla salute psichica dell'infermo, non la si
potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze.
Fino ad oggi però la Corte si è trovata di fronte a questioni volte o
ad un intento meramente caducatorio, il cui accoglimento avrebbe
condotto ad un vuoto di tutela, o più spesso a richiedere la
introduzione di una nuova disciplina di creazione giurisprudenziale, non
ancorata a contenuti normativi già esistenti: così che essa si è
indotta a pronunciarne la infondatezza, o più spesso la inammissibilità,
vuoi perché non disponeva degli strumenti necessari per intervenire nel
senso indicato, vuoi perché le questioni prospettavano profili di
fattuale inadeguatezza delle strutture di ricovero più che di
inadeguatezza delle previsioni normative (cfr. sentenza n. 139 del 1982,
ordinanze n. 24 del 1985, n. 111 del 1990, n. 333 del 1994, n. 396 del
1994, sentenze n. 111 del 1996 e n. 228 del 1999, ordinanza n. 88 del
2001). E' tuttavia significativo che in più occasioni la Corte abbia
avvertito l'esigenza di indicare, là dove era possibile, soluzioni
pratiche adeguate (cfr. ordinanza n. 111 del 1990, relativa all'attiguo
tema della misura del ricovero del seminfermo di mente in casa di cura e
custodia), e soprattutto di esprimere la propria valutazione circa il
"non soddisfacente trattamento riservato all'infermità psichica
grave ( ... ) specie quando è incompatibile con l'unico tipo di
struttura custodiale oggi prevista" (sentenza n. 111 del 1996),
nonché circa l'opportunità di una "attenta revisione"
dell'intera disciplina in questione, "sia alla stregua dei dubbi
avanzati intorno all'istituto stesso dell'ospedale psichiatrico
giudiziario, sia alla stregua di una valutazione relativa
all'adeguatezza di tale istituzione in relazione ai mutamenti introdotti
sin dalle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978, n. 833 per il
trattamento dei soggetti totalmente infermi di mente" (sentenza n.
228 del 1999).
Solo nei confronti dei minori infermi di mente la Corte ha potuto
giungere alla caducazione della norma che anche nei loro riguardi
prevedeva il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, facendo leva
sulla necessità costituzionale di un trattamento differenziato dei
soggetti minorenni (cfr. sentenza n. 324 del 1998).
3.- L'odierna questione si pone con connotati diversi da quelli di altre
del passato. Il remittente non invoca qui né la semplice eliminazione
della misura di sicurezza, né la sua sostituzione con misure
alternative di creazione giurisprudenziale, e nemmeno riferisce la sua
censura ad una inadeguatezza di fatto delle strutture degli
ospedali psichiatrici giudiziari. Denuncia invece il rigido
"automatismo" della regola legale che impone al giudice, in
caso di proscioglimento per infermità mentale per un delitto che
comporti una pena edittale superiore nel massimo a due anni, di ordinare
il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario per un
periodo minimo di due anni, o per un periodo più lungo in relazione
all'entità della pena edittale prevista, senza consentirgli di
disporre, in alternativa, misure diverse, pur quando in concreto tale
prima misura non appaia adeguata alle caratteristiche del soggetto, alle
sue esigenze terapeutiche e al livello della sua pericolosità sociale:
a differenza di quanto avviene sia nel caso del seminfermo di mente (per
il quale l'art. 219, terzo comma, prevede, a certe condizioni, la
sostituibilità della misura del ricovero in casa di cura e custodia con
quella della libertà vigilata), sia nel caso del minore non imputabile
(per il quale l'art. 224 del codice penale contempla la possibilità di
disporre la libertà vigilata in alternativa al ricovero in riformatorio
giudiziario: e in proposito cfr. sentenza n. 1 del 1971, che ha
eliminato l'obbligo, in certi casi, di ordinare il ricovero in
riformatorio giudiziario, nonché sentenza n. 324 del 1998, che esclude
l'applicabilità ai minori della misura del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario).
In sostanza ciò che viene denunciato come incostituzionale è il
vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura
detentiva (tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario:
art. 215, primo comma, n. 3, cod. pen.) anche quando una misura meno
drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante
come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte
dal giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza
terapeutica), "idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati"
(art. 228, secondo comma, cod. pen.), appaia capace, in concreto, di
soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona
interessata e di controllo della sua pericolosità sociale.
La legge qui adotta un modello che esclude ogni apprezzamento della
situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica scelta, che può
rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse
esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare, questo tipo di
fattispecie, e persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo: ciò
che, come si è detto, non è in alcun caso ammissibile.
Non sono poche le ipotesi nelle quali la Corte è dovuta intervenire a
correggere od eliminare automatismi di tal genere, nelle quali
l'apprezzamento da parte del giudice della situazione concreta, e la
conseguente possibilità per il giudice stesso di adottare diverse
determinazioni nell'ambito delle previsioni legali, è apparso l'unico
modo per realizzare il bilanciamento di diverse esigenze costituzionali
(cfr. ad esempio sentenze n. 343 del 1987, n. 306 del 1993, n. 186 del
1995, n. 504 del 1995, n. 173 del 1997, n. 445 del 1997), in particolare
con riguardo all'esigenza di flessibilità e di individualizzazione
della risposta penale relativa ai soggetti minori (cfr. sentenze n. 46
del 1978, n. 222 del 1983, n. 128 del 1987, n. 78 del 1989, n. 182 del
1991, n. 143 del 1996, n. 109 del 1997, n. 403 del 1997, n. 16 del 1998,
n. 450 del 1998 e n. 436 del 1999).
La situazione dell'infermo di mente che abbia compiuto atti costituenti
oggettivamente reato, ma non sia responsabile penalmente in forza
appunto della sua infermità, è per molti versi assimilabile a quella
di una persona bisognosa di specifica protezione come il minore. Anche
per l'infermo di mente l'automatismo di una misura segregante e
"totale", come il ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta,
infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze
essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del
diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione.
In conclusione, mentre solo il legislatore (la cui inerzia in questo
campo, caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste
alla luce dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche,
non può omettersi di rilevare ancora una volta) può intraprendere la
strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, con
particolare riguardo a quelle previste per gli infermi di mente autori
di fatti di reato, e ancor più di una riorganizzazione delle strutture
e di un potenziamento delle risorse, questa Corte non può sottrarsi al
più limitato compito di eliminare l'accennato automatismo, consentendo
che, pur nell'ambito dell'attuale sistema, il giudice possa adottare,
fra le misure che l'ordinamento prevede, quella che in concreto appaia
idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un
lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale
dall'altro lato.
Deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.
222 del codice penale nella parte in cui preclude al giudice, che in
concreto ravvisi l'inidoneità della misura del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario a rispondere alle predette esigenze, di
adottare un'altra fra le misure previste dalla legge, e in specie la
misura della libertà vigilata, accompagnata, ai sensi dell'art. 228,
secondo comma, del codice penale, da prescrizioni idonee nella specie ad
evitare le occasioni di nuovi reati.
Non richiede invece alcun intervento additivo l'art. 219 del codice
penale, pure denunciato dal remittente, ma in realtà costituente, nello
schema della questione da lui posta, piuttosto un tertium
comparationis.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice penale (Ricovero
in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non
consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di
sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure
dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 219, primo e terzo comma, del codice penale (Assegnazione
a una casa di cura e di custodia), sollevata, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 2 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA |