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SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Sentenza 25 gennaio 2005 - 8 marzo 2005 n. 9163
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1.0 Verso le ore 4 del 27 dicembre 2001 Giuseppe R., dinanzi alla porta
della propria abitazione, sul pianerottolo condominiale, esplodeva due
colpi di pistola all’indirizzo di Vittorio A., che attingevano la
vittima all’altezza del collo e della testa, provocandone
la morte. Agenti
della Polizia di Stato, prontamente intervenuti a seguito di segnalazioni,
trovavano R. ancora con la pistola in pugno, e questi esclamava al loro
indirizzo: “Sono stato io, così ha finito di rompere”; alla
intimazione di gettare l’arma ed alzare le mani, egli non ottemperava
all’invito, continuando a brandire la pistola e rivolgendo minacce agli
astanti, compresi alcuni condomini frattanto accorsi dopo gli spari, sicché
gli operanti erano costretti ad intervenire con la forza, disarmandolo e
immobilizzandolo. Al rumore degli spari, si era destata anche Carla P.,
moglie di A., la quale, accortasi che il marito non si trovava a letto,
s’era recata pur ella sul pianerottolo condominiale, al piano inferiore,
ed ivi aveva notato il coniuge riverso per terra ed aveva cercato di
soccorrerlo; R., puntatale contro la pistola, le aveva detto: “ora
ammazzo pure te…” e, in un secondo momento, le aveva puntato l’arma
contro la tempia.
Già dai primi atti di indagine, e dalla stessa confessione di R., si
appurava che l’omicidio era maturato in un clima di ripetuti diverbi
condominiali, originati da presunti rumori dell’autoclave provenienti
dall’appartamento della vittima, posto al piano superiore rispetto a
quello dell’omicida, che più volte avevano indotto R. a disattivare,
recandosi in cantina, l’impianto della energia elettrica: tanto era
avvenuto anche quella mattina e, risalendo l’omicida al quinto piano,
ove era ubicata la sua abitazione, aveva incontrato A.: ne era scaturita
l’ennesima lite, che si era conclusa in quella maniera tragica.
1.1 Giuseppe R. veniva tratto al giudizio del G.I.P. del Tribunale di Roma
per rispondere dei reati di cui agli artt. 61, nn. 1, 4 e 5, 575, 577, n.
3; 337; 61, n. 2, 81, 612, 2° c., c.p..
Procedutosi con rito abbreviato, condizionato ad un poi espletato
accertamento peritale sulla capacità di intendere e di volere
dell’imputato e sulla sua pericolosità, quel giudice, con sentenza del
4 marzo 2003, dichiarava l’imputato medesimo colpevole dei reati
ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione,
riconosciutagli la diminuente del vizio parziale di mente prevalente sulla
contestata aggravante, esclusa la premeditazione e le aggravanti di cui
all’art. 61, nn. 1 e 4, c.p., e lo condannava alla pena di anni quindici
e mesi quattro di reclusione ed alla pena accessoria della interdizione
perpetua dai pubblici uffici; disponeva la misura di sicurezza della
assegnazione ad una casa di cura e di custodia per la durata minima di tre
anni, e la confisca dell’arma e delle munizioni in sequestro; lo
condannava, infine, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata
sede, in favore delle costituite parti civili, cui assegnava delle
provvisionali.
1.2 Nel pervenire alla resa statuizione quanto al ritenuto vizio parziale
di mente, il giudice del merito rilevava che nel corso del procedimento
erano stati eseguiti più accertamenti tecnici al riguardo. Una prima
consulenza psichiatrica disposta dal P.M. aveva individuato a carico
dell’imputato “un disturbo della personalità di tipo paranoideo in un
soggetto portatore di una patologia di tipo organico, consistente un una
malformazione artero-venosa cerebrale”, ed aveva concluso ritenendo
“nel soggetto la piena capacità di intendere ed escludendo invece nel
medesimo la capacità di volere ritenuta ‘grandemente scemata’”.
Una seconda consulenza tecnica disposta dal P.M. in una prima stesura
“individuava nell’imputato la totale incapacità di intendere e di
volere al momento del fatto, in quanto ‘affetto da crisi psicotica
paranoidea’”. In una seconda stesura del relativo elaborato tecnico,
lo stesso consulente rivedeva parzialmente le sue precedenti affermazioni,
concludendo per “la sussistenza nel periziato di una parziale capacità
complessiva, scaturente da una piena capacità di intendere e da una
incapacità di volere limitatamente al momento della commissione del
fatto, trattandosi di un soggetto non psicotico, bensì con personalità
bordeline di tipo paranoideo”.
Il perito nominato dal giudice “concludeva nel senso di una parziale
capacità di intendere e di volere del detenuto e di una sua attuale
pericolosità sociale”. In particolare, egli escludeva “un disturbo
bordeline, individuando invece… un disturbo paranoideo… frammisto ad
elementi appartenenti al disturbo narcisistico di personalità”;
ricostruiva “il percorso psicopatologico della personalità del soggetto
individuato in un ‘nucleo depressivo profondo, legato ad avvenimenti
personali ed in grado di determinare radicati sentimenti di inabilità,
insufficienza, inadeguatezza’…”, che avrebbero “portato il R. per
anni ad alimentare ‘vissuti fortemente persecutori e tematiche di natura
aggressiva, come risposta alla incapacità di assumersi la responsabilità
dei propri fallimenti esistenziali’, fino a polarizzare la propria
esistenza intorno a ‘contenuti ideici che non possono essere definiti
deliranti, ma che possono essere compresi attraverso la definizione
psichiatrica di ‘idee dominanti’…”, ritenendo, quindi, sotto il
profilo della capacità di volere e di autodeterminazione, “che il R.
‘abbia sperimentato, mediante la totale invasività del pensiero
persecutorio con le caratteristiche delle idee dominanti, uno
scardinamento delle proprie labili capacità di controllo delle scariche
impulsive e della propria aggressività…, si tratta di un passaggio
all’atto in cui il libero dispiegarsi dei meccanismi della volontà
viene impedito dal massiccio vissuto persecutorio’…”; e che
“l’imputato abbia posseduto nelle fasi immediatamente prima del
delitto, come attualmente, ‘una compromissione della capacità di
intendere, che, se non giunge alla grave destrutturazione tipica delle
autentiche esperienze psicotiche, si caratterizza per una profonda
anomalia del pensiero’…”.: tale ausiliario del giudice concludeva,
quindi, per la sussistenza di “una condizione psicopatologica in cui
entrambe le capacità di intendere e di volere erano significativamente
danneggiate, ma senza giungere al loro totale azzeramento”,
ulteriormente chiarendo che, “quanto alla patologia organica accusata
dall’imputato e consistente in una malformazione artero-venosa
cerebrale”, era da escludere “che essa abbia avuto un ruolo esclusivo
nell’infermità psichiatrica anche se certamente contribuisce a
determinare la particolare condizione del predetto, incidendo
negativamente sulle sue capacità di volizione”: “in sostanza –
annota la sentenza di prime cure – “il perito esclude un disturbo
psicotico delirante”, e ritiene che “il periziato soffre di un
disturbo paranoideo per effetto del quale la capacità di intendere e di
volere è compromessa, ma non del tutto esclusa”.
Il giudice riteneva del tutto condivisibili tali conclusioni peritali,
cui erano pervenuti, in sostanza, “pur attraverso percorsi diversi”,
“tutti i consulenti tecnici, compresi quelli della parte civile”, che
avevano affermato, in una loro prodotta relazione, che “ci sembra
corretto ritenere che il soggetto possa al massimo essere ritenuto
seminfermo di mente”.
1.3 Sui gravami dell’imputato, del Procuratore Generale della Repubblica
e delle parti civili, la Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza
del 3 febbraio 2004, escludeva la diminuente di cui all’art. 89 c.p.,
riconosceva all’imputato le attenuanti generiche equivalenti
all’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., rideterminava la pena,
fissandola in anni sedici e medi otto di reclusione, e revocava la misura
di sicurezza dell’affidamento a casa di cura e custodia.
Quanto al punto concernente il vizio parziale di mente, rilevavano i
giudici del gravame che “né il perito nominato dal giudice, né i c.t.
del P.M. hanno… riscontrato nell’imputato, in sostanza, altro che
disturbi della personalità, sulla cui esatta definizione non si sono
neppure trovati concordi”, giungendo, comunque, alla comune conclusione
che “le anomalie comportamentali dell’imputato non hanno causa in una
‘alterazione patologica clinicamente accertabile, corrispondente al
quadro clinico di una determinata malattia’… né in una ‘infermità
o malattia mentale o … alterazione anatomico-funzionale della sfera
psichica’…, bensì in anomalie del carattere, in una personalità
psicopatica o psicotica, in disturbi della personalità che non integrano
quella infermità di mente presa in considerazione dall’art. 89 del c.p.”.
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del
difensore, denunziando:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt.
89, 575 c.p.. Deduce che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto
degli esiti delle disposte consulenze e perizia, e contraddittoriamente
aveva escluso la seminfermità di mente, pur dando atto che “la
personalità dell’imputato era certamente disturbata… e che tale
disturbo fornì all’imputato stesso ‘gli impulsi anomali a commettere
quei particolari delitti contestatigli e, con la pressione di un violento
ed esasperato vissuto di persecuzione, gli attenuò le capacità di
autocontrollo’”; soggiunge che neanche si era tenuto conto “che gli
specialisti avevano evidenziato una vera e propria lesione organica
cerebrale…, sicché esisteva una base organica che indubbiamente ha
contribuito nello sviluppo della personalità di tipo paranoideo”.
Rileva, poi, che “la valutazione dell’imputabilità è comunque del
tutto erronea…”, giacché “la varietà delle infermità mentali è
così complessa che non può racchiudersi nell’ambito di tipologie
circoscritte alla malattia”, e che (all’uopo richiamando arresti
giurisprudenziali di questa Suprema Corte) “anche le anomalie psichiche
costituiscono vera e propria malattia ai sensi della legge penale quando
abbiano avuto un sicuro determinismo rispetto all’azione delittuosa e
quindi ‘un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso’…”;
b) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all’art.
61, n. 5. c.p.. Lamenta il ricorrente che erroneamente sarebbe stata
riconosciuta tale aggravante, sul presupposto che l’imputato avrebbe
profittato dell’ora notturna e della circostanza che la persona offesa
si era appena destata dal sonno, e che, attesa l’ora tarda,
difficilmente avrebbero potuto intervenire altre persone per sedare la
lite, laddove, invece, l’imputato aveva “agito soltanto nel momento in
cui l’impulso derivante dalla persecuzione è diventato per lui
irrefrenabile”; non avrebbero, inoltre, considerato i giudici
dell’appello che, “il fatto avvenne nelle scale condominiali del
palazzo di cui erano condomini sia il R. che la vittima e quindi quest’ultimo,
che era uscito di casa ben consapevole che la luce era stata staccata
proprio dal R., aveva ogni possibilità, conoscendo i luoghi, di sottrarsi
all’aggressione”:
c) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt.
62-bis, 133 c.p.: erroneamente - assume il ricorrente - era stato escluso
il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante di
cui all’art. 61, n. 5, c.p., non valutandosi che l’imputato aveva
agito “con la pressione di un violento ed esasperato vissuto di
persecuzione” e non tenendosi conto della sua incensuratezza e della sua
età (“circa settant’anni” all’epoca del fatti).
2.1 Il ricorso veniva assegnato alla I Sezione penale di questa Suprema
Corte, la quale, con ordinanza del 13 ottobre 2004, ne disponeva la
rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p..
Si rilevava, difatti, che nella giurisprudenza di questa Suprema Corte era
da tempo insorto un contrasto, in ordine alla questione concernente il
concetto di “infermità”, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.. Un “più
risalente e consistente indirizzo” ha ritenuto che, “in tema di
imputabilità, le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e
di volere sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le
insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze
stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute
o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni
psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per
qualità e non per quantità…”. Altro “indirizzo minoritario” ha,
invece, ritenuto che “il concetto di infermità mentale recepito dal
nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale,
di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella
classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati
di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e
psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di
intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di
una vera e propria psicosi...”.
2.2 Il Primo Presidente ha fissato l’odierna udienza per la trattazione
del ricorso davanti a queste Sezioni Unite.
2.3 La difesa del ricorrente ha prodotto “note di udienza”, con le
quali ribadisce i motivi del ricorso, quanto alla questione concernente il
vizio parziale di mente, ulteriormente rilevando, in conclusione, che “è
auspicabile… che
la Corte Suprema
, stante la fluente modificazione del concetto della classificazione delle
malattie mentali, voglia ritenere l’infermità di mente - cui fa
riferimento l’art. 89 c.p. - cosa diversa dalla malattia mentale, intesa
come alterazione patologica in senso clinico”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0 Il primo motivo di ricorso – che nella prospettazione gravatoria
assume propedeutico rilievo anche in riferimento agli altri profili di
doglianza esplicitati – propone la questione che può così
sintetizzarsi: se, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale
di mente, rientrino nel concetto di “infermità” anche i “gravi
disturbi della personalità”.
3.1 Al riguardo, e sui temi di fondo che afferiscono a tale questione, si
registra da tempo un contrasto giurisprudenziale nelle decisioni di questa
Suprema Corte. Le oscillazioni interpretative sono state essenzialmente
determinate dal difficile rapporto tra giustizia penale e scienza
psichiatrica, insorto dal momento in cui quest’ultima ha sottoposto a
revisione critica paradigmi in precedenza condivisi, ponendo in crisi
tradizionali elaborazioni metodologiche e, nel contempo, legittimando una
sempre più accentuata tendenza verso il pluralismo interpretativo; sicché
– come meglio più oltre si vedrà – accanto ad un indirizzo
“medico” (all’interno del quale si sono distinti un orientamento
“organicista” ed uno “nosografico”), si è proposto quello
“giuridico” (volta a volta accompagnato, o temperato, dal criterio
della patologicità, da quello della intensità, da quello eziologico),
che ha, in sostanza, sviluppato una nozione più ampia di infermità
rispetto a quello di malattia psichiatrica
4.0 La questione proposta involge delicati profili, oltre che sul piano
della teoria generale del reato, su quello del rapporto e dell’appagante
contemperamento delle due, spesso contrapposte, esigenze, della
prevenzione, generale o speciale, e del garantismo, che - per mutuare
l’espressione di autorevole dottrina - costituisce oggetto di una delle
“sfide del diritto penale moderno o postmoderno”. In tale contesto già
circa un venticinquennio fa la stessa dottrina, particolarmente attenta a
tale tema, parlava di “crisi del concetto di imputabilità”; e non
sono mancate anche prese di posizioni proponenti la abolizione, tout
court, della categoria dell’imputabilità dal sistema penale,
concretizzatesi anche in proposte di legge, quella n. 177 del 1983, quella
n. 151 del 1996. La questione si pone su un piano che parte dal
riconoscimento alla imputabilità di un ruolo sempre più centrale e
fondamentale, secondo la triplice prospettiva “di principio
costituzionale, di categoria dommatica del reato, di presupposto e
criterio guida della sanzione penale”.
4.1 L’art. 85.2 c.p definisce (secondo una proposizione generale, priva
di ulteriori specifici contenuti) la imputabilità come la condizione di
chi “ha la capacità di intendere e di volere” e, come appare anche
dalla sua collocazione sistematica, all’inizio del titolo IV, dedicato
al reo, determina una qualifica, o status, dell’autore del reato, che lo
rende assoggettabile a pena (art. 85.1 c.p.). Tuttavia - sostanzialmente
concorde la dottrina -, nonostante tale collocazione sistematica, la
imputabilità non si limita ad essere una “mera capacità di pena” o
un “semplice presupposto o aspetto della capacità giuridica penale”,
ma il suo “ruolo autentico” deve cogliersi partendo, appunto, dalla
teoria generale del reato; ed icasticamente si chiarisce al riguardo che,
“se il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole e la
colpevolezza non è soltanto dolo o colpa ma anche, valutativamente,
riprovevolezza, rimproverabilità, l’imputabilità è ben di più che
non una semplice condizione soggettiva di riferibilità della conseguenza
del reato data dalla pena, divenendo piuttosto la condizione dell’autore
che rende possibile la rimproverabilità del fatto”; essa, dunque, non
è “mera capacità di pena”, ma “capacità di reato o meglio capacità
di colpevolezza”, quindi, nella sua “propedeuticità soggettiva
rispetto al reato, presupposto della colpevolezza”, non essendovi
colpevolezza senza imputabilità.
4.2 Si è ulteriormente specificato che i confini di rilevanza ed
applicabilità dell’istituto della imputabilità dipendono, in effetti,
anche in qualche misura dal concetto di pena che si intenda privilegiare:
nell’ottica retributiva di questa, se la pena deve servire a compensare
la colpa per il male commesso, non può non rilevarsi che essa si
giustifica solo nei confronti di soggetti che hanno scelto di delinquere
in piena libertà; sotto il profilo di un’ottica preventiva, ponendosi
in dubbio il rapporto tra libertà del volere e funzione preventiva (in
cui ”il principio della libertà del volere non è più funzionale alla
fondazione e giustificazione della pena”), tale funzione preventiva potrà
rivolgersi solo a soggetti che siano effettivamente in grado di cogliere
l’appello contenuto nella norma, e fra questi non sembra che possano
annoverarsi anche i soggetti non imputabili, in quanto tali ritenuti non
suscettibili di motivazione mediante minacce sanzionatorie. E, sotto il
profilo della risocializzazione (che partecipa alla funzione di
prevenzione speciale), giustamente si è rilevato che “il collegamento
psichico fra fatto e autore, comunque necessario per dar senso alla
risocializzazione, ancora una volta non può che essere visto nella
possibilità che il soggetto aveva di agire altrimenti al momento del
fatto commesso”, in mancanza di tanto non avendo senso chiedersi se il
soggetto abbia bisogno di essere rieducato, dovendosi piuttosto ritenere
che egli non sia neppure in grado di cogliere il significato della pena e,
conseguentemente, di modificare i propri comportamenti.
Non sono queste la sede e l’occasione per ulteriormente approfondire,
rivisitare e delibare l’articolato e fecondo dibattito dottrinario al
riguardo svoltosi - dopo l’entrata in vigore della Carta Costituzionale
e, segnatamente, del suo art. 27 - e per molti versi tuttora attuale.
Gioverà nondimeno, ai fini che qui pure interessano, rilevare che la
preminente dottrina è orientata per una teoria “pluridimensionale” o
“plurifunzionale” della pena, sia pure con impostazioni differenziate;
e che
la Corte Costituzionale
, pur richiamando la concezione, precedentemente affermata, c.d.
“polifunzionale”, della pena, ha evidenziato il profilo centrale della
stessa, quello rieducativo, rilevando che, “per altra parte, poi
(reintegrazione, intimidazione, difesa sociale), si tratta bensì di
valori che hanno un fondamento costituzionale, ma non tale da autorizzare
il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla
Costituzione nel contesto dell’istituto della pena…; è per questo
che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere
ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena”
(Corte Cost., sent. n. 313/1990), ivi ricordando
la stessa Corte
che ciò aveva già portato “a valorizzare il principio addirittura sul
piano della struttura del fatto di reato (sentenza n. 364 del 1988)”.
4.3 E proprio sul versante del contenuto e della rilevanza del concetto di
colpevolezza, mette conto di rilevare che in tale ultima decisione (resa
in riferimento alla ritenuta parziale illegittimità costituzionale
dell’art. 5 c.p.), il Giudice delle leggi aveva richiamato come la
puntualizzazione di quel concetto non potesse essere disgiunta da un
giudizio di rimproverabilità del fatto; aveva ricordato, tra l’altro,
l’approdo sistematico della “necessità, per la punibilità del reato,
della effettiva coscienza, nell’agente, dell’antigiuridicità del
fatto”; aveva sottolineato che “la colpevolezza costituzionalmente
richiesta… non costituisce elemento tale da poter essere, a discrezione
del legislatore, condizionato, scambiato, sostituito con altri o
paradossalmente eliminato”, e che ciò era testimoniato dalla
“funzione di garanzia (limite al potere statale di punire) che le
moderne concezioni sulla pena attribuiscono alla colpevolezza”,
inalterati rimanendo, quale che ne sia il fondamento considerato, “il
valore della colpevolezza, la sua insostituibilità”, la sua
“indispensabilità… quale attuazione, nel sistema ordinario, delle
direttive contenute nel sistema costituzionale… Il principio di
colpevolezza…, più che completare, costituisce il secondo aspetto del
principio garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto”,
in un sistema, come il nostro, che “pone al vertice della scala dei
valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fini di
prevenzione generale, essere strumentalizzata)…”, e “ritiene
indispensabile fondare la responsabilità penale su ‘congrui’ elementi
subiettivi”.
4.4 Può, dunque, ritenersi consolidato e definitivo approdo
ermeneutico-costituzionale e sistematico che “la configurazione
personalistica della responsabilità - come ancora si esprime autorevole
dottrina - esige che essa si radichi nella commissione materiale del fatto
e nella concreta rimproverabilità dello stesso. Il che è quanto dire che
deve essere possibile far risalire la realizzazione del fatto all’ambito
della facoltà di controllo e di scelta del soggetto, al di fuori delle
quali può prendere corpo unicamente un’ascrizione meccanicistica,
oggettiva dell’evento storicamente determinatosi”: e di tale approdo
è necessario, ove occorra, tenere ineludibile conto nella interpretazione
della norma, essendo canone interpretativo pacifico che, ove siano
possibili più interpretazioni della stessa, deve prevalere ed essere
privilegiata quella costituzionalmente orientata e non confliggente con i
principi consacrati nella Carta fondamentale.
5.0 Quanto al disposto dell’art. 85 c.p, si è pure pertinentemente già
rilevato che la formula normativa ha espunto ogni riferimento alla
“libertà” e alla “coscienza”, e, per altro verso, “ha
‘ridotto’ la categoria naturalistica all’ambito esclusivamente
psicologico, privilegiando i due momenti intellettivo e volitivo in senso
stretto”; conseguentemente, la dottrina ha disatteso il collegamento tra
“capacità di intendere e di volere” e “coscienza e volontà”
dell’azione o omissione, ponendo in evidenza la reciproca autonomia ed
indipendenza di tali categorie concettuali, e la giurisprudenza di questa
Suprema Corte ha più volte tanto ritenuto ed affermato (Cass., Sez VI, n.
4165/1991; id., Sez. III,
n. 1574/1986; id., Sez. I, n. 10440/1984; id., Sez. I, n. 3502/1979; id.,
Sez. I, n. 711/1970; id., Sez. I, n. 385/1969).
5.1 Quanto al contenuto della formula normativa dettata dall’art. 85 del
codice sostanziale, la capacità di intendere pacificamente si riconosce
nella idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie
azioni, ad “orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non
distorta della realtà”, e quindi nella capacità di rendersi conto del
significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e
ripercussioni, ovvero di proporsi “una corretta rappresentazione del
mondo esterno e della propria condotta” (Cass., Sez. I, n. 13202/1990);
mentre la capacità di volere consiste nella idoneità del soggetto
medesimo “ad autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi che ne
motivano l’azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore”,
“nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi
secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una
concezione di valore”, nella attitudine a gestire “una efficiente
regolamentazione della propria, libera autodeterminazione” (Cass., Sez.
I, n. 13202/1990, cit.), in sostanza nella capacità di intendere i propri
atti (nihil volitum nisi praecognitum), come ancora si esprime la
dottrina; la quale pure avverte che, alla stregua della prospettiva
scientifica delle moderne scienze sociali, in verità, “una volontà
libera, intesa come libertà assoluta di autodeterminazione ai limiti del
puro arbitrio, non esiste”, dovendo piuttosto la volontà umana
definirsi libera, “in una accezione meno pretenziosa e più realistica,
nella misura in cui il soggetto non soccomba passivamente agli impulsi
psicologici che lo spingono ad agire in un determinato modo, ma riesca ad
esercitare poteri di inibizione e di controllo idonei a consentirgli
scelte consapevoli tra motivi antagonistici".
5.2 Il riferimento della norma ad entrambi i suindicati concetti, la
capacità di intendere e quella di volere, rende poi evidente come, de
iure condito, la imputabilità debba essere congiuntamente riferita ad
entrambe tali attitudini, difettando essa in mancanza anche di una sola
delle stesse. E’ prospettiva, semmai, solo de iure condendo quella
proposta da una parte della dottrina psichiatrica forense, di eliminare
dal testo dell’art. 85 c.p. il riferimento alla capacità di volere,
restringendolo al solo profilo della capacità di intendere (anche sulla
scorta di quanto avvenuto in altre legislazioni, in particolare quella
federale statunitense del 12 ottobre 1984, che ha accolto il solo concetto
di capacità di intendere in tema di mental illness e insanity defense),
sul presupposto che l’altra, in sostanza, si sottrae a qualsiasi
riscontro empirico-scientifico e viene affermata, volta a volta, o in virtù
di una ”finzione necessaria per la sopravvivenza del diritto penale”,
o come un “presupposto indimostrabile e in quanto tale da accogliere a
priori”, o come “un principio normativo accolto dal diritto positivo e
perciò imprescindibile dal punto di vista formale per legittimare la
distinzione fondamentale tra soggetti imputabili-responsabili e soggetti
non imputabili-irresponsabili”.
6.0 Gli artt. 88 e 89 c.p., per quanto nella specie interessa,
costituiscono specificazioni e puntualizzazioni di quel generale
principio, ponendo parametri normativamente predeterminati per la
disciplina dell’istituto, unitamente ad altri (art. 95, cronica
intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti; art. 96,
sordomutismo; artt. 97, 98, l’età del soggetto, pur avvertendosi che le
cause codificate di esclusione della imputabilità non possono
considerarsi tassative).
Se deve convenirsi che, quanto al rapporto tra gli artt. 85 e 88-89 c.p.,
la imputabilità è normalmente considerata presente quando l’autore
abbia raggiunto la maturità fisio-psichica normativamente indicata
(tenuto conto, per l’infradiciottenne, del disposto dell’art. 98 c.p.)
salvo che versi in una situazione di infermità (Cass., Sez. I, n.
13202/1990), tanto costituendo (ancora per autorevole voce della dottrina)
“il compromesso, o il punto d’incontro, tra le esigenze proprie del
principio di colpevolezza e quello della prevenzione generale”, rimane
che, in effetti, il concetto di imputabilità è, al tempo stesso,
empirico e normativo (che “normativamente si manifesta nella costruzione
a due piani”), nel senso, che è dato innanzitutto alle scienze di
individuare il compendio dei requisiti bio-psicologici che facciano
ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il
contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione
punitiva, ed è mancipio del legislatore, poi, “la fissazione delle
condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze
empirico-sociali”, tale opzione legislativa implicando “valutazioni
che trascendono gli aspetti strettamente scientifici del problema
dell’imputabilità e che attengono più direttamente agli obiettivi di
tutela perseguiti dal sistema penale”.
7.0 Ora, è proprio sul versante dei sicuri ancoraggi scientifici che la
proposta questione presenta i più rilevanti aspetti di problematicità,
in un contesto in cui la dottrina parla, pressoché unanimemente, di
“crisi della psichiatrica”, di “una crisi di identità…. da alcuni
anni attraversata” dalla scienza psichiatrica, risultando “la
classificazione dei disturbi psichici quanto mai ardua e relativa, non
solo per la mancanza di una terminologia generalmente accettata, ma per i
profondi contrasti esistenti nella letteratura psichiatrica”; il che ha
anche fatto dire ad altra autorevole dottrina che, in effetti, “non può
propriamente parlarsi di crisi dell’imputabilità. In (relativa) crisi
è infatti semmai… il concetto di malattia mentale”. E’ ben vero,
difatti, che la difficoltà di individuare tali sicuri ancoraggi
scientifici comporta ineludibili ricadute sul versante della necessaria
cooperazione tra il sapere scientifico da un verso ed il giudice,
d’altro verso, che di quel sapere deve essere fruitore.
7.1 La scienza psichiatrica propone, difatti, come è noto, paradigmi e
modelli scientifici diversi e tra loro conflittuali.
Secondo il più tradizionale e risalente paradigma medico, le infermità
mentali sono vere e proprie malattie del cervello o del sistema nervoso,
aventi, per ciò, un substrato organico o biologico. Tale modello
nosografico (compiutamente elaborato da Emil Kraepelin sul finire
dell’ottocento) afferma, in sostanza, la piena identità tra
l’infermità di mente ed ogni altra manifestazione patologica
sostanziale, postula la configurazione di specifici modelli di infermità
e della loro sintomatologia, propone il disturbo psichico come infermità
“certa e documentabile”, escludendosi ogni peculiarità, sotto tale
profilo, rispetto ad altre manifestazioni patologiche; e comporta, quindi,
che in tanto un disturbo psichico possa essere riconducibile ad una
malattia mentale, in quanto sia nosograficamente inquadrato. Se ne è,
quindi, inferito, tra l’altro, che l’accertamento della causa organica
rimarrebbe assorbito dalla sussumibilità del disturbo nelle
classificazioni nosografiche elaborate dalla scienza psichiatrica, nel
“quadro-tipo di una determinata malattia” (per cui “quando il
disturbo psichico e aspecifico non corrisponde al quadro-tipo di una data
malattia, non esiste uno stato patologico coincidente col vizio parziale
di mente”: così, ad esempio, Cass., Sez. I, n. 930/1979). Pur
nell’ambito di tale paradigma, non mancano, tuttavia, diversi
riferimenti ad una prospettiva c.d. psicopatologica, per la quale il vizio
di mente è da riconoscere in presenza di uno stato o processo morboso,
indipendentemente dall’accertamento di un substrato organico e di una
sua classificazione nella nosografia ufficiale (si è affermato, quindi,
che, “se è esatto che il vizio di mente può sussistere anche in
mancanza di una malattia di mente tipica, inquadrata nella classificazione
scientifica delle infermità mentali, è pur sempre necessario che il
vizio parziale discenda da uno stato morboso, dipendente da una
alterazione patologica clinicamente accertabile…”: così Cass., Sez.
I, n. 9739/1997).
7.2 Agli albori del ‘900, sotto l’influenza dell’opera freudiana (e
con la scoperta dell’inconscio, di un mondo, cioè, nascosto dentro di
noi, “privo di confini fisiologicamente individuabili”, attraverso
l’esame dei tre livelli della personalità: l’Es, il livello più
basso e originario, permanentemente inconscio; l’Io, la parte ampiamente
conscia, che obbedisce al principio di realtà; il Super-io, che
costituisce la “coscienza sociale” e consente la interiorizzazione dei
valori e delle norme sociali), prese a proporsi un diverso paradigma,
quello psicologico, per il quale i disturbi mentali rappresentano
disarmonie dell’apparato psichico, nelle quali la realtà inconscia
prevale sul mondo reale, e nel loro studio vanno individuate le costanti
che regolano gli avvenimenti psicologici, valorizzando i fatti
interpersonali, di carattere dinamico, piuttosto che quelli biologici, di
carattere statico. I disturbi mentali vengono, quindi, ricondotti a
“disarmonie dell’apparato psichico in cui le fantasie inconsce
raggiungono un tale potere che la realtà psicologica diventa, per il
soggetto, più significante della realtà esterna” e, “quando questa
realtà inconscia prevale sul mondo reale, si manifesta la malattia
mentale”. Il concetto di infermità, quindi, si allarga, fino a
comprendere non solo le psicosi organiche, ma anche altri disturbi morbosi
dell’attività psichica, come le psicopatie, le nevrosi, i disturbi
dell’affettività: oggetto dell’indagine, quindi, non è più la
persona-corpo, ma la persona-psiche.
7.3 Intorno agli anni ’70 del secolo scorso si è proposto un altro
indirizzo, quello sociologico, per il quale la malattia mentale è
disturbo psicologico avente origine sociale, non più attribuibile ad una
causa individuale di natura organica o psicologica, ma a relazioni
inadeguate nell’ambiente in cui il soggetto vive; esso nega la natura
fisiologica dell’infermità e pone in discussione anche la sua natura
psicologica ed i principi della psichiatria classica, proponendo, in
sostanza, un concetto di infermità di mente come “malattia sociale”.
Dal nucleo di tale indirizzo si sono, quindi, sviluppati orientamenti
scientifici che rifiutano l’esistenza della malattia mentale come
fenomeno organico o psicopatologico (la c.d. “antipsichiatria”, o
“psichiatria alternativa”).
7.4 Nella scienza psichiatrica attuale sono presenti orientamenti che
affermano un “modello integrato” della malattia mentale, in grado di
spiegare il disturbo psichico sulla base di diverse ipotesi esplicative
della sua natura e della sua origine: trattasi, in sostanza, di “una
visione integrata, che tenga conto di tutte le variabili, biologiche,
psicologiche, sociali, relazionali, che entrano in gioco nel determinismo
della malattia”, in tal guisa superandosi la visione eziologica
monocausale della malattia mentale, pervenendosi ad una concezione
“multifattoriale integrata”.
In dipendenza di tale prospettiva, trovano nuovo spazio gli orientamenti
ispirati ad una prevalenza del dato medico, valorizzanti l’eziologia
biologica della malattia mentale (psichiatria c.d. biologica), e, contro i
rischi di un facile approccio biologico, si sviluppa la c.d. psichiatria
dinamico-strutturale, che considera il comportamento umano sotto il
duplice aspetto biologico e psichico. Si assiste anche ad una
rivalutazione del metodo nosografico, cui, tuttavia, non si attribuisce,
come per il passato, un ruolo di rigido codice psichiatrico di
interpretazione e diagnosi della malattia mentale, ma piuttosto quello di
“una forma di linguaggio che deve trovare il più ampio consenso onde,
raggiunta la massima diffusione, consenta la massima comprensione” . In
tale contesto, i più accreditati sistemi di classificazione (ad esempio,
il DSM-IV, o l’ICPC o l’ICD-10) dovrebbero assumere il valore di
parametri di riferimento aperto, in grado di comporre le divergenti teorie
interpretative della malattia mentale e fungere, quindi, da contenitori
unici.
E’ stato anche rilevato che può, oggi, sicuramente ritenersi superata
una concezione unitaria di malattia mentale, affermatasi, invece, una
concezione integrata di essa, che comporta, tra l’altro, un approccio il
più possibile individualizzato, con esclusione del ricorso a categorie o
a vecchi e rigidi schemi nosografici.
7.5 In tale panorama di orientamenti della scienza psichiatrica moderna,
spesso contraddittori – che ha fatto anche dire a taluno che definire
cosa sia oggi l’infermità di cui agli artt. 88 e 89 c.p. è un problema
praticamente insolvibile e affatto fittizio -, si rivendica all’area
giuridico-penale la determinazione del contenuto e della funzione del
concetto di imputabilità e del vizio di mente, esso – “implicando una
presa di posizione su ciò che l’ordinamento poteva pretendere da lui
nella situazione data” - rimanendo una “questione normativa di
ultimativa competenza del giudice, il quale ne assume la responsabilità
di fronte alla società nel cui nome amministra la giustizia”. Questa
impostazione, consentendo la utilizzazione di “un modello
funzional-garantistico di giudizio sulla imputabilità, …valorizza la
persona come soggetto dotato di libertà decisionale e di dignità,
risultando in grado di garantire il rispetto del principio di colpevolezza
e nello stesso tempo delle esigenze preventive”. E si soggiunge che,
risolvendosi - come s’è detto - il concetto di imputabilità sul
duplice piano empirico e normativo, la sua ridefinizione deve avvenire
attraverso la valorizzazione delle più aggiornate acquisizioni
scientifiche, nonostante la pluralità dei paradigmi interpretativi
riscontrabile all’interno della scienza psichiatrica, riconoscendosi così
il primato dell’identità normativa, ma non prescindendosi dal
necessario apporto dell’identità empirica ed in tal guisa confermandosi
la necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza; e proprio per
assicurare di fatto una tale piena collaborazione, autorevole dottrina,
attenta ai temi della infermità di mente, è favorevole all’ampliamento
delle cause di esclusione dell’imputabilità, ricomprendendovi anche le
nevrosi, le psicopatia e, in genere, i c.d. disturbi della personalità.
8.0 La giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla questione relativa
al rilievo dei disturbi della personalità sul piano della imputabilità
è, volta a volta, contrassegnata dalla adesione ad uno od altro dei
paradigmi suindicati, con conseguenti oscillazioni interpretative.
Si è, quindi, affermato che “le anomalie che influiscono sulla capacità
di intendere e di volere sono solo le malattie mentali in senso stretto,
cioè le insufficienze cerebrali originarie o quelle derivanti da
conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le
psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso
di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di
normalità per qualità e non per quantità”, sicché “esula dalla
nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette abnormità
psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno
stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai
fini dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno
natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e volitiva
e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali” (Cass.,
Sez. VI, n. 26614/2003); le manifestazioni di tipo nevrotico, depressive,
i disturbi della personalità, comunque prive di un substrato organico, la
semplice insufficienza mentale “non sono idonee a dare fondamento ad un
giudizio di infermità mentale…” (Cass., Sez. I, n. 7523/1991); solo
“l’infermità mentale avente una radice patologica e fondata su una
causa morbosa può fare escludere o ridurre, con la capacità di intendere
e di volere, l’imputabilità, mentre tutte le anomalie del carattere,
pur se indubitabilmente incidono sul comportamento, non sono idonee ad
alterare nel soggetto la capacità di rappresentazione o di
autodeterminazione” (Cass., Sez. I, n. 13202/1990); l’eventuale
difetto di capacità intellettiva determinata da semplici alterazioni
caratteriali e disturbi della personalità resta priva di rilevanza
giuridica (Cass., Sez. V, n. 1078/1997); le semplici anomalie del
carattere o i disturbi della personalità non influiscono sulla capacità
di intendere e di volere, “in quanto la malattia di mente rilevante per
l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è solo quella
medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che
comporti una degenerazione della sfera intellettiva e volitiva
dell’agente” (Cass., Sez. I, n. 10422/1997). In particolare, dovendosi
distinguere tra psicosi e psicopatia, si rileva che solo la prima è da
annoverare nell’ambito delle malattie mentali, mentre la seconda va
considerata una mera “caratteropatia”, ovvero una anomalia del
carattere, non incidente sulla sfera intellettiva e, quindi, inidonea ad
annullare o fare grandemente scemare la capacità di intendere e di volere
(Cass., Sez. I, n. 299/1991). E per tali ragioni, non vengono ricomprese
tra le cause di diminuzione od eliminazione della imputabilità le c.d.
“reazioni a corto circuito”, in quanto collegate a condizioni di
turbamento psichico transitorio non dipendente da causa patologica, ma
emotiva o passionale (Cass., Sez. I, n. 9701/1992).
Numerose sono le sentenze che possono iscriversi, con puntualizzazioni
varie, in tale indirizzo interpretativo: tra le altre, Cass., Sez. I,
n. 16940/2004; id., Sez. III, n. 22834/2003; id., Sez.
I.
, n. 10386/1986; id., Sez. I, n. 13202/1990; id., Sez. I, n. 7315/1995; id.,
Sez. V, n. 1078/1997; id., Sez. I, n. 4238/1986; id., Sez. II, n.
3307/1984.
8.1 Altra volta si è rilevato che gli stati emotivi e passionali possono
incidere, in modo più o meno incisivo, sulla lucidità mentale del
soggetto agente, ma tanto non comporta, per espressa previsione normativa,
la diminuzione della imputabilità; perché tali stati assumano rilievo,
al riguardo, è necessario un quid pluris, che, associato ad essi, si
sostanzi in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico,
sia pure transeunte e non inquadrabile nell’ambito di una precisa
classificazione nosografica: e l’esistenza o meno di tale fattore “va
accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale,
tuttavia, nella vigenza dell’attuale quadro normativo e nella sua
funzione di supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai spingersi
al punto di attribuire carattere di infermità (come tale rilevante, ai
sensi degli artt. 88 e 89 c.p.), ad alterazioni transeunti della sfera
psico-intellettiva che costituiscano il naturale portato degli stati
emotivi e passionali di cui sia riconosciuta l’esistenza” (Cass., Sez.
I, n. 967/1997). Il riconoscimento che anche le deviazioni del carattere
possono elevarsi a causa incidente sulla imputabilità, a condizione che
su di esse si innesti, o sovrapponga, uno stato patologico che alteri la
capacità di intendere e di volere, ha indotto una parte della
giurisprudenza a ritenere, per un verso, che le anomalie del carattere e
le c.d. personalità psicopatiche determinino una infermità di mente solo
nel caso in cui, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato
patologico, uno squilibrio mentale; per altro verso, che la personalità
borderline non rilevi ai fini della imputabilità, pur includendo la
scienza psichiatrica tale disturbo tra le infermità (Cass., Sez. VI, n.
7845/1997). Escludendosi tesi aprioristiche, si riconosce, in alcune
decisioni, che anche le c.d. “reazioni a corto circuito” - normalmente
ascritte al novero degli stati emotivi e passionali -, in determinate
situazioni, possano costituire manifestazioni di una vera e propria
malattia che compromette la capacità di intendere e di volere,
“incidendo soprattutto sull’attitudine della persona a determinarsi in
modo autonomo, con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo
più ragionevole e di resistere, quindi, agli stimoli degli avvenimenti
esterni” (Cass., Sez. I,
n. 5885/1997; id., Sez. I, n. 3170/1994; id., Sez. I, n, 12429/1994; id.,
Sez. I, n. 12366/1990; id., Sez. I, n. 4492/1987; id., Sez. I, n.
14122/1986); si esclude rilievo a tali “reazioni a corto circuito”
quando esse si colleghino a semplici manifestazioni di tipo nevrotico o ad
alterazioni comportamentali prive di substrato organico, richiedendosi,
perché rilievo possano assumere, che esse si inquadrino “in una
preesistente alterazione patologica comportante infermità o seminfermità
mentale” (Cass., Sez. VI, n. 23737/2004; id., Sez. I,
n. 11373/1995; id., Sez. I, n. 7315/1995; id., Sez. I, n. 4954/1993; id.,
Sez. I, n. 9801/1992; id., Sez. I, n. 4268/1982); il criterio della
patologicità esclude tutti quei disturbi che trovino origine in
situazioni di disagio socio-ambientale e familiare (Cass., Sez. VI, n.
31753/2003).
8.2 Altro criterio, quello della intensità del disturbo psichico, ha
portato a ritenere che, anche a fronte di anomalie psichiche non
classificabili secondo rigidi e precisi schemi nosografici e, quindi,
sprovviste di sicura (accertata) base organica, debba considerarsi, ai
fini della esclusione o della diminuzione dell’imputabilità, la
intensità dell’anomalia medesima, accertandosi se essa sia in grado di
escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere e di
volere (Cass., Sez. VI, n. 22765/2003). In tale contesto, un orientamento
giurisprudenziale esplicitamente muove dalla (altre volte implicitamente
ritenuta) distinzione tra i concetti di infermità e di malattia mentale
in senso strettamente clinico-psichiatrico, riconoscendo che alla base del
primo vi è quello di stato patologico, ma che questo può caratterizzare
non solo le malattie fisiche o mentali in senso stretto, bensì anche le
anomalie psichiche non rinvenienti da sicura base organica, purché si
manifestino con un grado di intensità tale da escludere o scemare
grandemente la capacità di intendere e di volere (Cass., Sez. I, n.
24255/2004, che richiama la distinzione tra “malattia in senso
clinico-psichiatrico e malattia in senso psichiatrico-forense”, e “uno
stato patologico che, seppure non comprensivo delle sole malattie fisiche
e mentali nosograficamente classificate, sia comunque riconducibile ad una
‘infermità’, ancorché non classificabile o non insediata stabilmente
nel soggetto…”; id., Sez. I,
n. 19532/2003; id., Sez. I, n. 5885/1997; id., Sez. I, n. 3536/1997; id.,
Sez. I, n.13029/1989; id., Sez. I, n. 14122/1986; id., Sez. I, n.
2641/1986; cfr. anche Cass., Sez. V, n. 1536/1998, che richiama,
disgiuntivamente, “una infermità o malattia mentale o comunque una
alterazione anatomico-funzionale”).
Altre decisioni fanno riferimento al valore di malattia, secondo uno dei
criteri elaborati dalla psichiatria forense, che così individua quelle
situazioni che, indipendentemente dalla qualificazione clinica, assumono
significato di infermità e sono idonee ad incidere sulla capacità di
intendere e di volere; si ricomprendono, così, nella categoria dei malati
di mente anche soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, quando tali
disturbi si manifestino con elevato grado di intensità e forme più
complesse, tanto da integrare le connotazioni di una vera e propria
psicosi (Cass., Sez. I,
n. 19532/2003; id., Sez. I, n. 3536/1997; id., Sez. I, n. 4492/1987; id.,
Sez. I, n. 2641/1986); ed in tale contesto interpretativo si è
dato rilievo ad alcune situazioni classificabili borderline (Cass., Sez. I,
n. 15419/2002; id., Sez. I, n. 6062/2000).
8.3 In molte decisioni – secondo un indirizzo che, risalente, è
riscontrabile anche in pronunce recenti –, le quali volta a volta si
rifanno ai criteri del substrato patologico, del valore di malattia, della
intensità del disturbo, si individua un ulteriore requisito nella
necessità della sussistenza di una correlazione diretta tra il disturbo
psichico e l’azione delittuosa posta in essere dal soggetto agente, e
quindi tra abnormità psichica effettivamente riscontrata e determinismo
dell’azione delittuosa (Cass., Sez. I,
n. 19532/2003; id., Sez. I, n. 3536/1997; id., Sez. I, n. 12366/1990; id.,
Sez. I, n. 4492/1987; Cass., Sez. I, n. 4103/1986; id., Sez. I, n,
14122/1986). Si sono posti in rilievo - anche in dottrina - l’importanza
e la centralità di tale passaggio interpretativo, che giunge ad
attribuire “rilevanza alle caratteristiche cliniche del soggetto
psicopatico che determinano disarmonie nella personalità e sono capaci di
alterare il meccanismo delle spinte e delle controspinte all’azione”:
il nesso di interdipendenza fra reato e disturbo mentale consente di
“ricercare nella vicenda storica quali spinte interne abbiano condotto
alla realizzazione del delitto e portato il giudice ad indagare in
concreto l’intensità della pressione esercitata dalla situazione di
stimolo”.
9.0 All’epoca in cui venne emanato l’attuale codice penale era ancora
imperante il paradigma medico-organicistico, ancorché già messo in
crisi, quanto meno in termini di certezza, dalle altre proposte del
modello psicologico, poi successivamente diffusosi. Ed il legislatore
dell’epoca, mosso da un “intento generalpreventivo, mirante a bloccare
alla radice dispute avanzate su basi malsicure e pretestuose” (come si
rileva in dottrina), quindi, poteva fare affidamento su concetti ai quali
si riconosceva una corrispondente base empirica: quello di infermità
mentale identificava la malattia mentale in senso medico-nosografico.
Più in generale, è appena il caso di ricordare che quel testo normativo
veniva emanato sotto l’egida condizionante della ideologia dell’epoca
che, nel contesto del sistema del c.d. doppio binario (la pena
tradizionale, inflitta su presupposto della colpevolezza dell’imputato,
e le misure di sicurezza, fondate sulla pericolosità sociale del reo ed
indirizzate alla sua risocializzazione), risentiva del preminente intento
generalpreventivo (nella Relazione ministeriale al codice si affermava che
“delle varie funzioni, che la pena adempie, le principali sono
certamente la funzione di prevenzione generale… e la funzione c.d.
satisfattoria…”, quest’ultima con un ruolo, quindi, “non autonomo,
ma strumentale rispetto all’obiettivo della prevenzione generale…”,
come si annota in dottrina), rifiutava il principio di presunzione di
innocenza dell’imputato (ritenuto il portato “delle dottrine
demo-liberali, per cui l’individuo è posto contro lo Stato, l’autorità
è considerata come insidiosa e sopraffattrice del singolo”) e faceva
dire ad altre autorevoli espressioni della dottrina dell’epoca che “lo
Stato fascista, a differenza dello Stato democratico liberale, non
considera la libertà individuale come un diritto preminente, bensì come
una concessione dello Stato accordata nell’interesse della collettività”,
riaffermandosi “l’interesse repressivo” come suo “elemento
specifico”, e giungendosi, come ricorda autorevole dottrina, alla
richiesta estrema di sostituire la regola in dubio pro reo con quella in
dubio pro republica .
Ma i tempi sono cambiati. La Costituzione, l’affermarsi di
un’ermeneutica giuridico-penale orientata ai suoi principi informatori
ed il proporsi di paradagmi alternativi a quello medico hanno comportato
un adeguamento delle soluzioni, sul tema della imputabilità, alle nuove
prospettive ed esigenze del diritto penale moderno. Ed è, ovviamente, con
tale nuova maturata ermeneutica giuridico-penale e con tali nuove esigenze
del diritto penale che il giurista deve ora fare i conti, sul versante di
un approdo interpretativo che - come sopra si diceva - sia rispettoso del
dettato della Legge fondamentale, o altrimenti ricognitivo della
impossibilità della riconduzione della norma a tali canoni di adesione e
correttezza costituzionale.
9.1 Il legislatore del 1930 legiferò, dunque, tenendo presente quel
modello proposto dalla scienza medica, allora imperante, o comunque
prevalente, e nei lavori preparatori del codice si fece, coerentemente,
riferimento al vizio di mente “come conseguenza d’infermità fisica o
psichica clinicamente accertata”, ad una “forma patologicamente e
clinicamente accertabile di infermità”.
Da tanto, una voce autorevole della dottrina ha ritenuto che “il
criterio nosografico sia stato implicitamente recepito nel nostro
ordinamento”, così rispondendo al quesito che, “se si dovesse
riconoscere nella ‘infermità mentale’ una categoria chiusa,
l’argomento storico andrebbe - ovviamente - ritenuto conclusivo per
l’individuazione del modello di infermità penalmente rilevante”;
difatti, “se il ‘contenuto’ della categoria ‘infermità di
mente’ penalmente rilevante era naturalmente offerto, al momento della
redazione codicistica, dalle sole patologie allora note alla scienza
psichiatrica, non v’è dubbio… che il corrispondente ‘concetto’,
normativamente recepito, consistesse in quello di ‘lesione cerebrale a
carattere organico’”.
Tale assunto (che sembra, per vero, isolato nel panorama dottrinario) non
può condividersi.
Come, difatti, è stato già rilevato da altra autorevole dottrina, la
formulazione della norma è, in effetti, avvenuta con tecnica di
“normazione sintetica”, adottando, cioè, “una qualificazione di
sintesi mediante l’impiego di elementi normativi…, rinviando ad una
fonte esterna rispetto alla fattispecie incriminatrice”. In sostanza,
“così operando, il legislatore rinuncia in partenza a definire in
termini descrittivi tutti i parametri della fattispecie, ma mediante una
formula di sintesi (elemento normativo) rinvia ad una realtà valutativa
contenuta in una norma diversa, giuridica o extragiuridica (etica,
sociale, psichiatrica, psicologica)”.
Se così è, non può, dunque, dirsi che “il criterio nosografico sia
stato implicitamente e definitivamente recepito nel nostro ordinamento”,
dovendosi invece ritenere che la disposizione normativa si limitava a fare
riferimento alla norma extragiuridica, nel suo essere e nel suo divenire,
e che la individuazione di questa, nella sua realtà non solo attuale, ma
anche successivamente specificabile in itinere, spetta pur sempre oggi
all’interprete, che deve individuarla alla stregua delle attuali
acquisizioni medico-scientifiche al riguardo, non potendo, quindi,
ritenersi cristallizzato, come definitivamente acquisito dal nostro
ordinamento, un precedente parametro extragiuridico di riferimento, ove lo
stesso sia superato ed affrancato, nella sua inattualità ed obsolescenza,
da altri (e veritieri) termini di riferimento, e dovendosi invece, perciò,
in proposito procedere in costante aderenza della norma alla evoluzione
scientifica, cui in sostanza quella ab imis rimandava. Rimane, nondimeno,
la problematicità del rinvio, giacché la individuazione del parametro
normativo extragiuridicio, già di per sé incerto, può evidenziare
connotati di indeterminatezza nella misura in cui non trovi riscontri
univoci nel contesto di riferimento, debordando verso approdi di
indeterminatezza contrastanti con il principio di tassatività.
10.0 In prima approssimazione, deve innanzitutto osservarsi che, in
effetti – come pure non si è mancato di evidenziare in dottrina – gli
artt. 88 e 89 c.p. fanno riferimento non già ad una “infermità
mentale”, ma ad una “infermità” che induca il soggetto “in tale
stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere” o da
farla “scemare grandemente” (gli artt. 218 e 222 c.p., in tema di
presupposti per l’applicabilità della misura di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico o in una casa di cura o di custodia, parlano
invece espressamente di “infermità psichica”): se ne è giustamente
inferito che “non è l’infermità in se stessa (neppure, a rigore, la
più grave) a rilevare, bensì un ‘tale stato di mente’, da essa
determinato, ‘da escludere la capacità di intendere o di volere’”,
o da farla ritenere “grandemente scemata”; ulteriore corollario di
tale rilievo è l’annotazione che tali norme non circoscrivono il
rilievo alle sole infermità psichiche, ma estendono la loro previsione
anche alle infermità fisiche, che a quello stato di mente possano
indurre.
10.1 Sempre per quanto concerne il dato testuale di tali norme, deve,
poi, convenirsi con quanto rilevato in dottrina ed in più decisioni di
questa Suprema Corte (per tutte, esaustivamente, Cass., Sez. I, n.
4103/1986), ed evidenziato nell’odierna udienza anche dal P.G.
requirente, che, cioè, il concetto di “infermità” non è del tutto
sovrapponibile a quello di “malattia”, risultando, rispetto a questo,
più ampio. Deve, invero, innanzitutto rilevarsi la circostanza -
evidenziata anche dalla difesa del ricorrente nell’odierna discussione
orale - che, a fronte di tale specifica indicazione di “infermità”,
il legislatore usi altrove espressamente il diverso termine di “malattia
nel corpo o nella mente” (artt. 582, 583 c.p.). Ma, in ogni caso,
brevemente approfondendo il tema, mette conto di rilevare che in alcune
delle più autorevoli versioni dizionaristiche della lingua italiana, la
malattia è definita come “lo stato di sofferenza dell’organismo in
toto o di sue parti, prodotto da una causa che lo danneggia, e il
complesso dei fenomeni reattivi che ne derivano”, ed “elemento
essenziale del concetto di malattia è la sua transitorietà, il suo
andamento evolutivo verso un esito, che può essere, a seconda dei casi,
la guarigione, la morte o l’adattamento a nuove condizioni di
vita....”, avvertendosi anche che “dal concetto di malattia sono
esclusi i cosiddetti stati patologici, ossia quelle stazionarie condizioni
di anormalità morfologica, o funzionale, ereditaria, congenita o
acquisita, in cui non vi sono tessuti od organi in condizione di
sofferenza e che sono compatibili con uno stato generale di buona salute:
anomalie e deformità varie, postumi di malattie (come cicatrici e
anchilosi), daltonismo, balbuzie, ecc..”; e solo figurativamente il
termine sta anche ad indicare “eccitazione, esaltazione, esasperazione
di un sentimento o di una passione; stato di forte tensione o turbamento
emotivo; situazione di squilibrio determinato da una fantasia troppo
accesa o anche da leggerezza, da stoltezza; attaccamento morboso; idea
fissa, mania; tormento, angoscia, sofferenza interiore…” La
giurisprudenza di legittimità formatasi in riferimento all’art. 582
c.p. ha ritenuto che “il concetto clinico di malattia richiede il
concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di
funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e
di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza,
verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a
nuove condizioni di vita oppure la morte” (Cass., Sez. V, n. 714/1999;
id., Sez. IV. n. 10643/1996); che esso comporti “alterazioni organiche o
funzionali sia pure di modesta entità (Cass., Sez. I, n. 7388/1985),
“qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché
localizzata” (Cass., Sez. V, n. 5258/1984), ed in tale concetto è stata
inclusa anche la “alterazione psicopatica” che sia in rapporto diretto
di causalità con la condotta dell’agente (Cass., Sez. V, n. 5087/1987).
E questa Suprema Corte, affrontando il tema del significato del termine
“dal punto di vista etimologico” in specifico riferimento alla
tematica che occupa, ha rilevato che quello di “malattia” “indica un
concetto dinamico, un modo di essere che in un certo momento ha avuto
inizio” (Cass., Sez. I, n. 4103/1986, cit.).
Il termine “infermità”, invece, dal latino infirmitas, a sua volta
derivato da infirmus (in privativo e firmus, fermo, saldo, forte), è dai
dizionari della lingua italiana assunto come “termine generico per
indicare qualsiasi malattia che colpisca l’organismo (o, più
precisamente, lo stato, la condizione di chi ne è affetto), soprattutto
se permanente o di lunga durata e tale da immobilizzare l’individuo, o
da renderlo totalmente o parzialmente inabile alle sue normali attività....”;
esso indica la “condizione di chi è ammalato, invalido. In particolare:
qualsiasi tipo di malattia o di affezione morbosa, per lo più grave e di
carattere permanente, che colpisce una persona, o, per estensione, il
corpo, un suo membro, una sua parte..... Difetto fisico, menomazione...
Insufficienza, deficienza; inadeguatezza...”. E la predetta sentenza di
questa Suprema Corte ulteriormente rileva che tale termine “esprime un
concetto statico, un modo di essere senza alcun riferimento al tempo di
durata…”; sicché, in sostanza, “la nozione medico-legale di
‘malattia di mente’ viene identificata nell’ambito della più vasta
categoria delle ‘infermità’…”, riconoscendosi “un valore
generico al termine ‘infermità’ e un valore specifico al termine
‘malattia’…”.
Anche a voler seguire l’opinione di una autorevole voce della dottrina,
secondo cui quella della differenza tra malattia ed infermità, nel
contesto della tematica che qui rileva, sarebbe, oggi, “una questione
meramente nominale, questione solo di parole, dietro cui non esiste più
alcun concetto”, rimane, nondimeno, che nella prospettazione codicistica,
il termine di infermità deve ritenersi, in effetti, assunto secondo una
accezione più ampia di quello di malattia, e già tanto appare mettere in
crisi, contrastandolo funditus, il criterio della totale sovrapponibilità
dei due termini e con esso, fra l’altro ed innanzi tutto, quello della
esclusiva riconducibilità della “infermità” alle sole manifestazioni
morbose aventi basi anatomiche e substrato organico, o, come altra volta
è stato più restrittivamente detto, come “malattia fisica del sistema
nervoso centrale”.
10.2 Vero è, d’altra parte, che gli articoli 88 e 89 non possono non
esser letti che in stretto rapporto, sistematico e derivativo, con il
generale disposto dell’art. 85 c.p., sicché, anche in riferimento alle
rigide classificazioni nosografiche della psichiatrica ottocentesca di
stampo organicistico-positivistico, pertinente è il rilievo di autorevole
dottrina, secondo cui, proprio a conferma della maggiore ampiezza del
termine di “infermità” rispetto a quello di “malattia”, “non
interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente
catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina,
quanto che il disturbo abbia in concreto l’attitudine a compromettere
gravemente la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso,
sia di recepire il significato del trattamento punitivo”, che lasci
integra o meno la capacità di “poter agire altrimenti”, posto che -
come di sopra si è già accennato - solo nei confronti di soggetti dotati
di tali capacità può concretamente parlarsi di colpevolezza. E si è da
altra autorevole voce della dottrina anche osservato che “certo, una
formulazione normativa che, seppure a livello esemplificativo, intervenga
a sottolineare più incisivamente il potenziale rilievo di disturbi
psichici che, anche al di fuori di malattie psichiatriche…, valgano
egualmente ad indiziare l’inimputabilità…, è in sede di riforma
auspicabile. Essa non è però essenziale, poiché anche l’attuale art.
88, interpretato nel sistema delineato dall’art. 85 (soprattutto) e
dalle altre disposizioni in tema di capacità di intendere e di volere,
consente di pervenire alle medesime conclusioni”.
Tanto comporta anche la irrimediabile crisi del criterio della ritenuta
necessaria sussumibilità dell’anomalia psichica nel novero delle rigide
e predeterminate categorie nosografiche. D’altronde, a tale
sostanzialistica esigenza mostrano, talora implicitamente, di fare
riferimento tutte quelle decisioni di questa Suprema Corte, le quali hanno
ritenuto che sia essenziale non tanto la rigida classificabilità del
disturbo psichico in una specifica categoria nosografica, quanto, invece,
la sua attitudine ad incidere, effettivamente e nel caso concreto, nella
misura e nei termini voluti dalla norma, sulla capacità di intendere e di
volere del soggetto agente (Cass., Sez. I,
n. 33230/2004; id., Sez. I, n. 24255/2004; id., Sez. I, n. 19532/2003; id.,
Sez. I, n. 558/1992; id., Sez. I, n. 858/2001; id., Sez. I, n. 13029/1989;
id., S ez. I, n. 4861/1988; id., Sez. I, n. 4492/1987; id., Sez. I, n.
4103/1986; id., Sez. I, n. 7327/1982).
Ed avverte al riguardo autorevole dottrina che, in prospettiva
riformistica, oggi “del tutto risibile sarebbe una scelta del
legislatore a favore del metodo nosografico di stampo tradizionale, in
particolare di tipo rigido”, giacché la nuova maturata realtà
psichiatrico-forense “mostra quello che appare l’irreversibile
superamento di una possibile soluzione normativa in tal senso della
questione imputabilità. Scelte di tal genere porterebbero allo
scollamento fra il dato empirico e quello legislativo e a una eccessiva
rigidità della disciplina normativa in punto di imputabilità, a scapito
delle istanze garantistiche dettate dal principio di colpevolezza e da
quello di risocializzazione”, e dovendo, semmai, il legislatore
orientarsi “a livello normativo a soluzioni tipiche del programma c.d.
di scopo”, occorrendo al riguardo “potenziare quello che si è
definito il terzo piano del giudizio di imputabilità, cioè quello
sanzionatorio, relativo all’opportunità di punire e alla scelta del
tipo di sanzione in ragione della sensibilità che il singolo agente
manifesta nei confronti della stessa”.
11.0 Il più moderno e diffuso Manuale Diagnostico e statistico dei
disturbi mentali, il DSM-IV, messo a punto dall’American Psychiatric
Association nel 1994 - in gran parte sovrapponibile all’altra
classificazione dettata dall’ICD-10, adottata nel 1992 da gran parte
degli Stati membri della Organizzazione Mondiale della Sanità -,
utilizzato da quasi tutti gli esperti psichiatri, enuclea – con una
nomenclatura nosografica che richiama sindromi e non malattie - i
principali disturbi mentali in diciassette classi diagnostiche, e tra
queste include l’autonoma categoria nosografica dei disturbi della
personalità, che comprende, suddivisi in tre gruppi, il disturbo
paranoide di personalità, quello schizoide, quello schizotipico, quello
antisociale, quello bordeline, quello istrionico, quello narcisistico,
quello evitante, quello dipendente, quello ossessivo-compulsivo, e rimanda
anche ad una categoria residua, quella del “disturbo di personalità non
altrimenti specificato”, nella quale andrebbero ricondotte “le
alterazioni di funzionamento della personalità che non soddisfano i
criteri per alcuno specifico Disturbo della Personalità”.
Tali disturbi della personalità rientrano nella più ampia categoria
delle psicopatie, ben distinta, com’è noto, da quella delle psicosi,
queste ultime considerate, anche dalla giurisprudenza di questa Suprema
Corte (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. VI, n. 24614/2003; id., Sez. I, n.
659/1997), vere e proprie malattie mentali, comportanti una perdita dei
confini dell’Io; il disturbo della personalità, invece, si caratterizza
come “modello costante di esperienza interiore e di comportamento che
devia marcatamente dalle aspettative di cultura dell’individuo”, e
“i tratti di personalità vengono diagnosticati come Disturbo della
Personalità solo quando sono inflessibili, non adattivi, persistenti, e
causano una compromissione sociale significativa o sofferenza
soggettiva”.
D’altronde, pure si annota in dottrina che nel 1997, nel nostro Paese, i
disturbi della personalità hanno inciso notevolmente sul numero delle
ammissioni ai servizi psichiatrici degli istituti di cura: su un totale di
52.443 ammissioni per “neurosi e turbe psichiche non psicotiche”, ben
10.862 sono stati per disturbi della personalità; ed anche tali dati
empirici, pure indicativi di un generalizzato apprezzamento
medico-diagnostico di siffatte patologie, non possono non assumere
notevole rilievo al riguardo.
In dottrina sono state espresse riserve su tale catalogazione, rilevandosi
il suo “eccessivo nominalismo” e come essa consegua alla premessa che
“non esiste una definizione soddisfacente che specifichi i precisi
confini del concetto di disturbo mentale”, e ponendosi “l’altra
difficoltà, di ordine semantico, relativa all’uso di questa o quella
terminologia per definire la stessa sindrome che spesso appare trattata
’come se’ fosse entità clinica a sé stante…”.
Si è anche rilevato che - come già anticipato - nel DSM “il
‘concetto di ‘disturbo’ si colloca al di fuori di una ottica
eziopatogenetica”, cioè “non si parte dall’idea che a ogni disturbo
corrisponde una entità fondata su una specifica eziopatologia”, ma
“si parla di disturbo solo in senso sindromico”.
Ora, queste ed altre osservazioni critiche meritano indubbia attenzione,
sia per la soggettiva autorevolezza della fonte che le esprime, sia per la
oggettiva loro rilevanza.
E però, anche la dottrina psichiatrico-forense appare concordare, ormai,
sulla circostanza che, essendo questo il sistema diagnostico più diffuso,
ad esso occorra fare riferimento per la riconducibilità classificatoria
del disturbo; e, per altro verso, nessun dubbio - come pure si riconosce
in dottrina - dovrebbe oggi permanere sulla circostanza che anche ai
disturbi della personalità possa essere riconosciuta la natura di
“infermità”, e quindi una loro potenziale attitudine ad incidere
sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente, alla stregua
delle ultime e generalmente condivise acquisizioni del sapere
psichiatrico, anche sussunte nella ricognizione nosografica contenuta nel
citato DSM. Vero è, poi, che tale catalogazione si fonda su basi
sindromiche e non eziologiche, ma (così proponendosi un modello
classificatorio di natura sostanzialmente pragmatica, verso il quale, per
vero, appare condivisibilmente orientata la attuale scienza psichiatrica),
per un verso (come ancora si annota in dottrina), è presente nella
psichiatria forense “un consenso quasi unanime circa la improponibilità
oggi di una spiegazione monoeziologica della malattia mentale”; e, per
altro verso, è ricorrente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte,
come si è visto, l’affermazione che rilevino al riguardo anche
“disturbi clinicamente non definibili che tuttavia abbiano inciso
significativamente sul funzionamento dei meccanismi intellettivi o
volitivi del soggetto”. La non definibilità clinica del disturbo può
anche derivare dalla (o comportare la) non accertabilità eziologia dello
stesso, in un campo poi, quello della mente umana, ancora avvolto da
cospicue connotazioni di “dubbio e mistero”, e da incoglibile
esoterismo patogenetico. E nel campo medico pure si parla di “malattie
funzionali: termine usato per indicare le malattie in cui non vi sono
segni dimostrabili di alterazioni di organi particolari, sebbene le
prestazioni di essi siano ridotte”.
E quanto all’”eccessivo nominalismo” ed ai limiti “di ordine
semantico” della espressione, deve ritenersi che (non solo de iure
condito, ma, verosimilmente, anche de iure condendo, in riferimento a
progetti di riforma di cui più oltre si dirà) il problema non sembra
essere quello del riferimento meramente nominalistico ad una formula
piuttosto che ad un’altra, che, da sole, difficilmente possono avere
assoluta ed oggettiva capacità descrittiva e chiarificatrice,
definitivamente risolutoria; qualificata dottrina medico-legale pure
afferma, al riguardo, che “appare un semplice esercizio dialettico
disquisire su infermità ed anomalia e sulle etichette
diagnostico-nosografiche perché al legislatore ed al giudice non
interessa quello che c’è a monte ma se la capacità di intendere o di
volere era (o non era) annullata o grandemente scemata al momento del
fatto” (può osservarsi che, in verità, al giudice deve interessare
anche “quello che c’è a monte”, esso costituendo snodo rilevante
per la espressione ed il controllo del giudizio sulle capacità
intellettive e cognitive dell’agente; ma, indubitabilmente, ciò che
definitivamente rileva è solo l’accertamento di queste ultime, ai fini
dell’imputabilità). Si tratta, invece, di stabilire in concreto, e non
in astratto, la rilevanza di alcune tipologie di disturbi mentali, sicché,
quanto a quella del “disturbo di personalità” che qui interessa, si
tratta di accertare e stabilire come esso si manifesti in concreto, nel
soggetto, nel caso singolo: ed ove l’accertamento svolto sia indicativo
di una situazione di infermità mentale che escluda la rimproverabilità
della condotta al soggetto agente, cioè la sua colpevolezza - secondo
quanto si è sopra detto -, non può non trovare applicazione il disposto
della norma in questione, in riferimento al generale principio indicato
dall’art. 85 c.p..
E per il resto, quanto al rapporto ed al contenuto dei due piani del
giudizio (quello biologico e quello normativo), il secondo non appare
poter prescindere, in ogni caso, dai contenuti del sapere scientifico,
dovendosi anche ritenere superato l’orientamento inteso a sostenere la
“estrema normativizzazione del giudizio sulla imputabilità”, che
sostanzialmente finisce col negare la base empirica del giudizio medesimo,
pervenendo “alla creazione di un concetto artificiale”; sicché,
postulandosi, nella simbiosi di un piano empirico e di uno normativo, una
necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza, a quest’ultima
il giudice non può in ogni caso rinunciare - pena la impossibilità
stessa di esprimere un qualsiasi giudizio - e, pur in presenza di una
varietà di paradigmi interpretativi, non può che fare riferimento alle
acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate
e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più
condivise, finendo col costituire generalizzata (anche se non unica,
unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici: e tanto
va considerato senza coinvolgere, d’altra parte e più in generale,
ulteriori riflessioni, di portata filosofica oltre che scientifica, circa
il giudizio di relatività che oggi viene assegnato, anche dalla comunità
scientifica, alle scienze in genere, anche a quelle una volta considerate
assolutamente “esatte”, del tutto pacifiche e condivise (nel tramonto
“dell’ideale classico della scienza come sistema compiuto di verità
necessarie o per evidenza o per dimostrazione”, come è stato
autorevolmente scritto), vieppiù tanto rilevando nel campo del sapere
medico.
Non sembra, difatti, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, e
pur nella varietà dei paradigmi al riguardo proposti e della relativa
indotta problematica difficoltà, che possa pervenirsi ad un conclusivo
giudizio di rinvio a fatti “non razionalmente accertabili”, a
fattispecie non “corrispondenti a realtà”, “da non consentire in
alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del
giudice”, situazione che, ove sussistente, sarebbe senz’altro
indiziata di evidente contrasto col principio di tassatività (Corte Cost.,
n. 96/1981; id,. n. 114/1998), per altro verso inducente ad un conseguente
giudizio di impossibilità oggi, e verosimilmente domani, di dare
attuazione al disposto dell’art. 85 c.p. e, prima ancora, di mantenere
tale norma, laddove, per vero - come è detto nella relazione della
Commissione al Progetto c.d. Grosso del 2000 -, “il mantenimento della
distinzione fra soggetti imputabili e non imputabili appare irrinunciabile
per un diritto penale garantistico”, e la dottrina rimarca che “il
concetto di imputabilità… è del tutto fondamentale e del resto ben
saldo nella cultura, nella costruzione e negli sviluppi del diritto penale
moderno”.
11.1 Deve, dunque, ritenersi che anche ai disturbi della personalità può
essere attribuita una attitudine, scientificamente condivisa, a proporsi
come causa idonea ad escludere o grandemente scemare (in presenza di
determinate condizioni, di cui più oltre si dirà), in via autonoma e
specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente.
D’altra parte, anche quell’indirizzo che fa leva sul “valore di
malattia” appare evocare un concetto psicopatologico forense, idoneo ad
individuare situazioni che, indipendentemente dalla loro qualifica
clinica, “assumono significato di malattia”, meglio “significato di
infermità”, per quanto si è sopra chiarito, e quindi idonee ad
incidere sulla predetta capacità di intendere e di volere: e pure si
avverte che, in ogni caso, “se un tempo si affermava che non tutte le
malattie in senso clinico avessero ‘valore di malattia’ in senso
forense, oggi si pone soprattutto l’accento sul fatto che, viceversa, vi
possono essere situazioni clinicamente non rilevanti o classificate che in
ambito forense assumono ‘valore di malattia’ in quanto possono
inquinare le facoltà cognitive e di scelta”.
12.0 Del resto, anche le più recenti legislazioni di altri Paesi
(l’art. 122.1 del codice penale francese, modificato nel 1993; l’art.
20 del codice penale tedesco, modificato nel 1975; l’art. 37 del codice
penale olandese; l’art. 20 del codice penale spagnolo, modificato nel
1995; l’art. 104 del codice penale portoghese, modificato nel 1995;
l’art. 16 del codice penale sloveno del 1995; una nuova legge in materia
psichiatrica introdotta in Svezia nel 1992) appaiono discostarsi da un
rigido modello definitorio, in favore di clausole “aperte” che, in uno
con i criteri normativi, psicologici e biologici, siano idonee alla
espressione di un giudizio sulla capacità di intendere e di volere,
rispettoso delle esigenze garantistiche e preventive indotte dal caso
concreto.
Tali formule “aperte” (“disturbo psichico o neuro psichico”,
“turbe mentali patologiche, per un profondo disturbo della coscienza,
per deficienza mentale od altra grave anomalia mentale”, “condizioni
psicopatologiche di carenza dello sviluppo o disturbo morboso delle
capacità mentali”, “qualsiasi anomalia o alterazione psichica”,
“anomalia psichica”, “infermità mentale permanente o temporanea,
disturbi psichici temporanei, sviluppo psichico imperfetto o altra
anomalia psichica permanente e grave”, “ “disturbo psichico”)
appaiono idonee ad attribuire rilevanza anche ai disturbi della personalità,
ai fini della imputabilità del soggetto agente.
E ciò che accomuna queste disposizioni normative appare essere non solo
l’adozione di formule “aperte”, elastiche, ma anche l’aver
ancorato la valutazione del disturbo alla sua incidenza sulla capacità di
valutazione del fatto di reato e quindi della capacità di comportarsi
secondo tale valutazione, con la prospettazione, quindi, di un nesso
eziologico fra infermità e reato, assunto a requisito della non
imputabilità.
Può soggiungersi che nelle conclusioni del VII Colloquio Criminologico
del Consiglio d’Europa (Strasburgo, 25-27 novembre 1985), si osservava,
tra l’altro, che “le legislazioni penali esistenti negli Stati membri
del Consiglio d’Europa presentano una notevole varietà circa le
terminologie ed i concetti fondamentali concernenti la nozione di
responsabilità dell’autore di un reato e dei fattori che possono
escludere o attenuare la stessa”, e che “la tendenza prevalente è di
porre agli esperti un quesito che comprenda, nello stesso tempo,
l’aspetto psicopatologico (malattia mentale) e l’aspetto
giuridico-normativo (responsabilità o concetti similari)…”.
13.0 Le incertezze interpretative e conseguentemente applicative collegate
alla esatta individuazione del concetto di malattia mentale, o di infermità
mentale, sia sul versante psichiatrico che su quello giuridico, sono state
da tempo oggetto di riflessioni e di proposte nell’ambito di progetti di
riforma del codice penale.
Così, nello schema di disegno di legge-delega del 1992 (c.d. Progetto
Pagliaro), era prevista (art. 34) la esclusione della imputabilità per il
soggetto che, al momento della condotta, “era, per infermità di mente o
per altra anomalia…, in tale stato di mente da escludere la capacità di
intendere o di volere… Nei casi suddetti, se la capacità di intendere o
di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, diminuire la pena”.
Nello schema del disegno di legge n. 2038/S del 1995 (c.d. Progetto Ritz)
si prevedeva (art. 83) che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità o per gravissima anomalia psichica,
in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di
volere”; e sugli stessi presupposti era disciplinato il vizio parziale
di mente (art. 84).
Nel progetto preliminare di riforma del codice penale (c. d. Progetto
Grosso), nel testo del 12 settembre 2000, si prevedeva (art. 96) che
“non è imputabile chi, per infermità o per altra grave anomalia….,
nel momento in cui ha commesso il fatto, era in condizioni di mente tali
da escludere la possibilità di comprendere l’illiceità del fatto o di
agire in conformità a tale valutazione”.
Nel testo del 26 maggio 2001, più esplicitamente per il tema che qui
interessa, si prevedeva (art. 94) che “non è imputabile chi, per
infermità o altro grave disturbo della personalità…, nel momento in
cui ha commesso il fatto era in condizioni di mente tali da escludere la
possibilità di comprendere il significato del fatto o di agire in
conformità a tale valutazione”. E nel disciplinare la “finalità del
trattamento e diminuzione di pena” (art. 100), si richiamava ancora la
“infermità o altro grave disturbo della personalità”.
Quanto al primo di tali testi del c.d. Progetto Grosso, si legge nella
relativa Relazione che “potrebbe anche ritenersi sufficiente la formula
del codice vigente, incentrata sul concetto di infermità, alla luce
dell’evoluzione giurisprudenziale cui essa ha dato luogo”; ma che,
nondimeno, si ritiene “preferibile un chiarimento legislativo, mediante
l’introduzione, accanto alla infermità, della formula della grave
anomalia psichica”, che “renderebbe più sicura la strada per una
possibile rilevanza, quali cause di esclusione dell’imputabilità, di
situazioni problematiche, come le nevrosi e le psicopatie, o stati
momentanei di profondo disturbo emotivo, che fossero tali da togliere base
ad un ragionevole rimprovero di colpevolezza”. Ed alle obiezioni circa
il rischio di un possibile indebolimento della tenuta generalpreventiva
del sistema penale, si rispondeva rilevando che “nessuna patente di
irresponsabilità si vuole dare automaticamente a realtà in cui sia
mancato un controllo esigibile di impulsi emotivi: le situazioni di
possibile rilevanza ai fini dell’imputabilità sono situazioni
riconoscibilmente abnormi”.
L’espressione “grave anomalia” è stata, poi, sostituita con quella
“altro grave disturbo della personalità” anche a seguito dello
scetticismo mostrato dalla scienza psichiatrica, che ha rivendicato la
utilizzazione della più scientifica definizione del termine “disturbo
mentale”, e delle riserve avanzata dalla dottrina penalistica, che ha
rilevato come il generico contenuto del termine “anomalia” (che
“ripropone l’inesistente parametro della normalità”) si affianchi a
quello altrettanto generico di “infermità”, con il rischio di aprire
varchi eccessivi a disturbi minori, senza che il richiamo alla “gravità”
possa fungere da serio elemento frenante. Ed ha rilevato la Commissione
che “la scelta legislativa più ragionevole” è da individuare in
quella di “assicurare le condizioni di adeguamento del sistema giuridico
al sapere scientifico, evitando prese di posizione troppo rigide e
adottando formule atte a recepire la possibile rilevanza dei diversi
paradigmi cui dal dibattito scientifico sia riconosciuta serietà e
consistenza”.
Pur evidenziandosi in dottrina una certa ambiguità anche di tale
formula sostitutiva, rimane che anche i progetti di riforma del codice
sostanziale, sul punto, appaiono improntati ad un orientamento
“aperto” nella individuazione della malattia (rectius: infermità)
penalmente rilevante e sembrano orientare verso tendenze sostanzialmente
conformi a quelle codificate in altri Paesi, abbandonando definitivamente
– anche per espresso dictum lessicale – un rigido modello definitorio
ed optando per la utilizzazione di formule “elastiche”.
V’è da aggiungere che nel Progetto del codice penale del 2004 (c.d.
Progetto Nordio), che allo stato è possibile conoscere solo nel suo testo
provvisorio e non ufficiale, si prevede (art. 48) che “nessuno può
essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se nel momento
della condotta costitutiva non aveva, per infermità, la capacità di
intendere e di volere, sempre che il fatto sia stato condizionato dalla
incapacità. Agli effetti della legge penale la capacità di intendere e
di volere è intesa come possibilità di comprendere il significato del
fatto e di agire in conformità a tale valutazione”.
Sembra, quindi, che rimanga sostanzialmente immutato l’attuale
riferimento lessicale al termine “infermità”; e si legge nel commento
di accompagnamento che “si ritiene irrinunciabile il riferimento
all’infermità, pur tenendosi presenti i diversi orientamenti teorici,
sulla base delle classiche acquisizioni scientifiche della psichiatria,
della criminologia e della medicina legale, onde evitare gli sbandamenti
applicativi - con apertura a tutti i più originali e diversificati
fenomeni in chiave meramente psicologica od emozionale - quanto mai da
impedire in questo delicato campo, quali connessi a formule generiche ed
onnicomprensive del tipo disturbo psichico, disturbo della personalità,
psicopatia (fenomeni, secondo prassi censurabili, valutati anche da non
specialisti psichiatrici o medico-legali sulla base di parametri
socio-culturali, tipo l’abusata figura del soggetto c.d. border
line”).
14.0 Anche per tali vie (gli esempi provenienti dalle legislazioni
straniere, indicativi di un modello “aperto” di disciplina normativa,
e, quanto meno, la gran parte dei progetti riformatori) appare confermarsi
l’orientamento del riconoscimento di possibile rilevanza penale ai
disturbi della personalità; ed in tal senso appaiono orientati, ancorché
con grande cautela, anche cospicua parte della dottrina, della scienza
psichiatrica che dà maggiore valore ai contenuti psicologici della
infermità mentale, quel filone della giurisprudenza di legittimità del
quale si è sopra già detto.
Tale conclusivo divisamento, del resto, si appalesa, al postutto,
pienamente in consonanza col disposto dell’art. 85 c.p. - di cui, anzi,
si pone come ineludibile germinazione - e, più in generale ed ancor
prima, con la impostazione sistematica dell’istituto, secondo il suo
orientamento costituzionale cui sopra si è accennato: ai fini di tale
codificato generale principio, difatti, non può non rilevare una
situazione psichica che, inserita nel novero delle “infermità”,
determini, ai fini della imputabilità, una incolpevole non riconducibilità
di determinate condotte al soggetto agente, quale persona dotata “di
intelletto e volontà”, libera di agire e di volere, cognita del valore
della propria azione, che ne consenta la sua soggettiva ascrizione, senza
che su tale sostanziale condizione possa fare aggio la mancanza (o la
difficoltà) della sua riconducibilità ad un preciso, rigido e
predeterminato, inquadramento clinico, una volta che rimanga accertata la
effettiva compromissione della capacità di intendere e di volere.
15.0 Lo stesso letterale disposto degli artt. 88 e 89 c.p. indica che non
è sufficiente, ai fini della imputabilità, l’accertamento della
infermità (per quanto grave essa possa essere, nel suo inquadramento
nosografico), ma, nel contesto di un indirizzo “biopsicologico” che si
ritiene accolto dal legislatore, è necessario accertare, in concreto, se
ed in quale misura essa abbia inciso, effettivamente, sulla capacità di
intendere e di volere, compromettendola del tutto o grandemente
scemandola.
Per quanto riguarda, quindi, per quel che più specificamente qui
interessa, i disturbi della personalità, essi - che innanzitutto si
caratterizzano, secondo il predetto manuale diagnostico, per essere
“inflessibili e maladattativi” - possono acquisire rilevanza solo ove
siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da
concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere. Vuole,
cioè, dirsi che i disturbi della personalità, come in genere quelli da
nevrosi e psicopatie, quand’anche non inquadrabili nelle figure tipiche
della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle
“malattie” mentali, possono costituire anch’esse “infermità”,
anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c. p., ove
determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente,
le capacità intellettive e volitive. Deve, perciò, trattarsi di un
disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una
situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente
o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di
esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente
indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di
autonomamente, liberamente, autodeterminarsi: ed a tale accertamento il
giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua
disposizione, l’indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni altro
elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni
processuali.
Tali requisiti ha più volte evocato la giurisprudenza di questa Suprema
Corte che ha esaminato la incidenza, in subiecta materia, per lo più
delle psicopatie, nel cui novero sono ascrivibili, come s’é detto, i
disturbi della personalità. Si è, così, fatto riferimento, nei diversi
e variegati contesti motivazionali apprezzati, ai casi in cui “… “le
c.d. personalità psicopatiche…, per la loro gravità, cagionino un vero
e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità
di intendere e di volere” (Cass., Sez. I, n. 33130/2004 , in una
fattispecie in cui è stata esclusa la rilevanza di un disturbo della
personalità di tipo bordeline, “analiticamente e puntualmente
motivato”; id., Sez. VI, n. 7845/1997, ancora in tema di un disturbo
della personalità bordeline); al “carattere di cogente imperatività”
(Cass., Sez. I, n. 27708/2004, in riferimento a “disturbo delirante
cronico”); alla infermità “che incida in modo rilevante sui processi
intellettivi e volitivi”, rendendo il soggetto incapace “di rendersi
conto del valore delle proprie azioni e di determinarsi in modo coerente
con le rappresentazioni apprese” (Cass., Sez. I, n. 24255/2004, a
proposito di “particolari tratti della personalità” e di un
prospettato, ma escluso, “disturbo bordeline di personalità”); alla
manifestazione del disturbo “con elevato grado di intensità e con forme
più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria
psicosi” (Cass., Sez. I, n. 19532/2003, a proposito di “nevrosi e
psicopatie”; id. Sez. I, n. 3536/1997, ancora a proposito di “nevrosi
e psicopatie” e sussistenza o meno di una “degenerazione della sfera
intellettiva e cognitiva dell’agente”); alla sussistenza di “una
persistente coscienza ed organizzazione del pensiero”, o di
“un’avvenuta rottura del rapporto con la realtà” (Cass., Sez. I, n.
15419/2002, a proposito di “disturbi della personalità di tipo
bordeline” con “componenti narcisistiche”, ritenute, nella specie,
non “sufficienti a configurare una situazione di impossibilità di
scegliere”); ad “uno squilibrio mentale a causa della intensità delle
deviazioni caratteriali” (Cass., Sez. I, n. 13029/1989, indotto da
“una gravità della psicopatia tale da determinare un vero e proprio
stato patologico”); ad una “rivoluzione psicologica interna per cui
l’individuo è diventato estraneo a se stesso”, ad “una effettiva
compromissione della coscienza, attestata da uno stato confusionale
acuto” (Cass., Sez. I, n. 4492/1987). Anche l’indirizzo
giurisprudenziale che, più specificamente ed esplicitamente, fa
riferimento al “valore malattia” appare prospettare non già una
sovrapposizione nosografica dei due termini (“malattia” ed “infermità”),
ma piuttosto una coincidenza di risultati valutativi quanto ai finali
esiti della sussistenza o meno di una compromissione della capacità
intellettiva e volitiva: il tema risulta in particolare più diffusamente
affrontato nella citata sentenza n. 4103/1986, della I sezione penale, la
quale - puntualizzata la differenza tra “malattia” ed “infermità”
- rileva che con tale ultimo concetto “si intende esprimere il ‘grado
di diversità’ fra le direttive abituali di una personalità ed i modi
di reazione suoi propri, da un lato, ed il suo comportamento abnorme
dall’altro, in modo da poter chiarire come, partendo dall’essere
‘infermo’ dell’individuo, siano state in concreto limitate o
addirittura annullate le possibilità di un minimo adattamento individuale
alla convivenza sociale”.
15.1 Ne consegue, per converso, che non possono avere rilievo, ai fini
della imputabilità, altre “anomalie caratteriali”, “disarmonie
della personalità”, “alterazioni di tipo caratteriale”,
“deviazioni del carattere e del sentimento”, quelle legate “alla
indole” del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo
psichico di determinazione e di inibizione, non si rivestano, tuttavia,
delle connotazioni testé indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo
di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente,
nei termini e nella misura voluta dalla norma, secondo quanto sopra si è
detto. (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. III, n. 22834/2003; id., Sez. VI, n. 7845/1997). Né,
di norma, possono assumere rilievo alcuno gli stati emotivi e passionali,
per la espressa disposizione normativa di cui all’art. 90 c.p. (sul
quale, peraltro, pure si appuntano critiche dottrinarie, ritenendosi, fra
l’altro, tale disposizione “priva di una fondata base empirica e
motivata piuttosto da mere considerazioni di prevenzione generale e per
questo in contrasto con il principio di colpevolezza”), salvo che essi
non si inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità specifiche,
in un più ampio quadro di “infermità”, avente le connotazioni sopra
indicate (Cass., Sez. I, n. 967/1998; id., Sez. I, n. 3170/1995; id., Sez. I, n. 12429/1994; id.,
Sez. I, n. 4954/1993; id., Sez. I, n. 1347/1991; id., Sez. V, n.
8660/1990; id., Sez. I, n. 9084/1987; id., Sez. VI, n. 2285/1985);
concordi su tanto anche autorevoli voci della dottrina, che fanno
riferimento a “casi di estrema compromissione dell’Io”.
16.0 E’, infine, necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di
reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo
causalmente determinato dal primo.
Invero, la dottrina ha da tempo posto in rilievo come le più recenti
acquisizioni della psichiatria riconoscano spazi sempre più ampi di
responsabilità al malato mentale, riconoscendosi che, pur a fronte di
patologie psichiche, egli conservi, in alcuni casi, una “quota di
responsabilità”, ed a tali acquisizioni appare ispirarsi anche la L. n.
180/1978, nel far proprio quell’orientamento psichiatrico secondo cui la
risocializzazione dell’infermo mentale possa avvalersi anche della sua
responsabilizzazione in tal senso.
L’esame e l’accertamento di tale nesso eziologico si appalesa, poi,
necessario al fine di delibare non solo la sussistenza del disturbo
mentale, ma le stesse reali componenti connotanti il fatto di reato, sotto
il profilo psico-soggettivo del suo autore, attraverso un approccio non
astratto ed ipotetico, ma reale ed individualizzato, in specifico
riferimento, quindi, alla stessa sfera di possibile, o meno,
autodeterminazione della persona cui quello specifico fatto di reato
medesimo si addebita e si rimprovera; e consente, quindi, al giudice - cui
solo spetta il definitivo giudizio al riguardo - di compiutamente
accertare se quel rimprovero possa esser mosso per quello specifico fatto,
se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione
nel disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza
solo “settoriale”), che in tal guisa assurge ad elemento condizionante
della condotta: il tutto in un’ottica, concreta e personalizzata, di
rispetto della esigenza generalpreventiva, da un lato, di quella
individualgarantista, dall’altro.
Né può ritenersi che a tanto osti il dettato della norma: facendo essa
riferimento solo “al momento in cui lo ha commesso”, si intende, con
ciò, postulare la necessaria attualità della capacità di intendere e di
volere a quel momento, ma non si esclude affatto che quella capacità
debba essere, appunto a quel momento, valutata, nella sua incidenza
psico-soggettiva in riferimento al fatto medesimo, in relazione alle
connotazioni motivanti ed eziologiche dello stesso.
Ed a tali principi si sono spesso richiamate, già da tempo, molte
sentenze di questa Suprema Corte (Cass., Sez. I, n. 4103/1986; id., Sez. I, n. 4122/1986; id., Sez. I, n. 14122/1986;
id., Sez. I, n. 4492/1987; id., Sez. I, n. 13029/1989; id., Sez. I, n.
12366/1990; id., Sez. I, n. 3536/1997; id., Sez. I, n. 19532/2003).
17.0 Possono a tal punto raccogliersi le fila del discorso giustificativo
sin qui svolto e trarsi la conclusione che deve essere affermato il
seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 173.3 disp. att.
c.p.p.: ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente,
rientrano nel concetto di “infermità” anche i “gravi disturbi della
personalità”, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e
l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di
intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione
criminosa.
18.0 Alla stregua di tanto, sussistente si appalesa l’error iudicis nel
quale è incorsa la sentenza impugnata; la quale è erroneamente pervenuta
alla esclusione del vizio parziale di mente evocando il criterio della
“alterazione patologica clinicamente accertabile” e della
“alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica”, ritenendo che
in ogni caso i “disturbi della personalità… non integrano quella
infermità di mente presa in considerazione dall’art. 89 c.p.”.
Gli ulteriori profili di doglianza, come già anticipato, sono stati
prospettati dal ricorrente - la cui difesa tanto ha espressamente ribadito
anche nell’odierna udienza – come intimamente, e propedeuticamente,
connessi al primo motivo di censura; sicché essi ne rimangono, allo
stato, assorbiti..
19.0 La decisione va, dunque, annullata, con rinvio, per nuovo giudizio ad
altra sezione della Corte di Assise di Appello di Roma
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
annulla l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte di Assise di Appello di Roma.
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