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Nella richiesta
presentata dai medici dovrà essere ben specificato il rifiuto del
paziente a sottoporsi alle cure mediche; in assenza di tale
specificazione sarà necessario contattare il richiedente perché
ripresenti un’altra richiesta completa, che di seguito verrà
protocollata. Successivamente si
provvederà ad effettuare una verifica anagrafica del soggetto da
sottoporre a T.S.O.. Verrà redatta poi
l’ordinanza sindacale di trattamento sanitario obbligatorio in tre
copie di cui:
Successivamente
alla firma del Sindaco si stamperanno su carta intestata altre 7 copie
(dopo aver cancellato il Sindaco in calce all’atto) sulle quali si
apporrà la data e sul retro la relata di notifica e di queste:
Entro 48 ore il
Giudice tutelare convaliderà o meno il provvedimento. Se entro 48 ore il
giudice non convalida il provvedimento, bisogna predisporre un atto di
cessazione del T.S.O.. PRECISAZIONI: I sanitari non attendono la convalida per dare esecuzione al TSO. Il TSO ha una durata di giorni 7 dalla data della
richiesta dei medici. REVOCA DEL
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO Si concretizza:
La richiesta può essere
presentata dal medico competente o da chiunque ne abbia interesse (art.
33 L.833/78). In questo caso il Sindaco ha 10 giorni di tempo per
decidere in merito. Verrà redatta poi
l’ordinanza sindacale di revoca del trattamento sanitario obbligatorio
in tre copie: v. p.to A 1); 2); 3). Successivamente
alla firma del Sindaco si stamperanno su carta intestata altre 7 copie
(dopo aver cancellato il Sindaco in calce all’atto) si apporrà la
data e sul retro la relata di notifica: v. p.to B 1); 2); 3); 4). Entro 48 il
Giudice tutelare convaliderà o meno il provvedimento. ACCERTAMENTO
SANITARIO OBBLIGATORIO La procedura è
analoga a quella per il Trattamento sanitario obbligatorio in tutte le
sue fasi, solo che nell’ordinanza dovrà essere specificato che
l’autorizzazione si limita alla verifica delle condizioni del malato e
all’opportunità di iniziare o meno una terapia. Solo se dovessero
verificarsi le condizioni necessarie a un suo ricovero (grave patologia
e rifiuto di seguire un trattamento) i sanitari provvederanno a
richiedere formalmente un trattamento sanitario obbligatorio (dopo aver
rilasciato il paziente). Non bisogna in alcuna maniera autorizzare una
qualunque forma di trattamento sanitario obbligatorio (ricovero), ma
solo un accertamento sulle condizioni di salute del paziente. Verrà redatta poi
l’ ordinanza sindacale di accertamento sanitario obbligatorio in tre
copie di cui:
Successivamente
alla firma del Sindaco si stamperanno su carta intestata altre 7 copie
(dopo aver cancellato il Sindaco in calce all’atto) sulle quali si apporrà la data e sul retro la relata di notifica e di
queste:
Entro 48 il
Giudice tutelare convaliderà o meno il provvedimento. Se entro 48 ore il
giudice non convalida il provvedimento, bisogna predisporre un atto di
cessazione dell’ A.S.O.. PROROGA DEL
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO La richiesta di
proroga dovrà essere sottoscritta, in questo caso, da un solo medico,
il cui nome e struttura di appartenenza
(Centro di salute mentale di……) dovrà essere ben specificato
perché riportato nell’ordinanza. La data della richiesta del medico
dovrà essere successiva di un giorno alla data di scadenza del T.S.O..
Se dovesse essere successiva di due giorni, bisognerà contattare il
richiedente che provvederà con una nuova richiesta di T.S.O. e non
proroga (ovviamente in questo caso il paziente rimarrebbe ricoverato un
giorno senza titolo). Verrà redatta poi
l’ ordinanza sindacale di proroga del trattamento sanitario
obbligatorio in tre copie di cui: A -
Successivamente
alla firma del Sindaco si stamperanno su carta intestata altre 7 copie
(dopo aver cancellato il Sindaco in calce all’atto) si apporrà la
data e sul retro la relata di notifica e di queste: B -
Entro 48 il
Giudice tutelare convaliderà o meno il provvedimento. Se entro 48 ore il
giudice non convalida il provvedimento, bisogna predisporre un atto di
cessazione della proroga del trattamento sanitario obbligatorio. PRECISAZIONI
VALIDE IN OGNI CASO: In caso di assenza
del Sindaco, solo perché fuori città, l’ordinanza verrà firmata dal
Vice Sindaco, se entrambi fuori città, firmerà l’Assessore anziano,
se tutti e tre fuori città il compito spetterà all’Assessore
competente. In caso di assenza
del Direttore di Area firmerà il Dirigente dell’Unità Operativa
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