Nella richiesta presentata dai medici dovrà essere ben specificato il rifiuto del paziente a sottoporsi alle cure mediche; in assenza di tale specificazione sarà necessario contattare il richiedente perché ripresenti un’altra richiesta completa, che di seguito verrà protocollata. 

Successivamente si provvederà ad effettuare una verifica anagrafica del soggetto da sottoporre a T.S.O.. 

Verrà redatta poi l’ordinanza sindacale di trattamento sanitario obbligatorio in tre copie di cui: 

  • una originale  su carta intestata a firma propria del Sindaco.

  • una minuta su carta semplice (non intestata) a firma propria del Sindaco, siglata in precedenza dal Direttore del Servizio riportante i timbri dell' A.S.S. – divisione medicina legale.

  • una copia a firma propria del Sindaco su carta intestata  con apposta la data, il timbro del Comune e il timbro C O P I A, che andrà notificata al Giudice Tutelare con allegata la fotocopia della richiesta dei medici dell’A.S.S. . La notifica dovrà essere effettuata entro 48 ore dalla data della richiesta dei medici, presso la Cancelleria del Giudice tutelare (Palazzo di Giustizia)

Successivamente alla firma del Sindaco si stamperanno su carta intestata altre 7 copie (dopo aver cancellato il Sindaco in calce all’atto) sulle quali si apporrà la data e sul retro la relata di notifica e di queste: 

  • 2 copie con il timbro “Firmato il Sindaco” e con il timbro del Comune andranno notificate alla Struttura dove sarà eseguito il T.S.O., più altre due analoghe alla Struttura che lo ha richiesto se diversa da quella di ricovero.

  • 1 copia, da unire a quella firmata in originale per il Giudice tutelare, che verrà restituita con la relata di notifica.

  • 2 copie con il timbro “Firmato il Sindaco” e con il timbro del Comune andranno notificate alla persona che dovrà essere sottoposta al T.S.O..

  • 1 copia con il timbro “Firmato il Sindaco” e con il timbro del Comune andrà spedita all’A.S.S. – Direzione del Dipartimento di Salute Mentale

Entro 48 ore il Giudice tutelare convaliderà o meno il provvedimento.

Se entro 48 ore il giudice non convalida il provvedimento, bisogna predisporre un atto di cessazione del T.S.O..

PRECISAZIONI: 

I sanitari non attendono la convalida per dare esecuzione al TSO.

Il TSO ha una durata di giorni 7 dalla data della richiesta dei medici.

REVOCA DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Si concretizza:

  • in caso di mancata convalida da parte del Giudice tutelare, 

  • in caso di comunicazione da parte del medico di cessazione delle condizioni che richiedevano il T.S.O., 

  • in caso di sopravvenuta impossibilità a continuare il trattamento o quando la parte volontariamente accetta le cure proposte. 

La richiesta può essere presentata dal medico competente o da chiunque ne abbia interesse (art. 33 L.833/78). In questo caso il Sindaco ha 10 giorni di tempo per decidere in merito. 

Verrà redatta poi l’ordinanza sindacale di revoca del trattamento sanitario obbligatorio in tre copie: v. p.to A 1); 2); 3).  

Successivamente alla firma del Sindaco si stamperanno su carta intestata altre 7 copie (dopo aver cancellato il Sindaco in calce all’atto) si apporrà la data e sul retro la relata di notifica: v. p.to B 1); 2); 3); 4). 

Entro 48 il Giudice tutelare convaliderà o meno il provvedimento. 

ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

La procedura è analoga a quella per il Trattamento sanitario obbligatorio in tutte le sue fasi, solo che nell’ordinanza dovrà essere specificato che l’autorizzazione si limita alla verifica delle condizioni del malato e all’opportunità di iniziare o meno una terapia. Solo se dovessero verificarsi le condizioni necessarie a un suo ricovero (grave patologia e rifiuto di seguire un trattamento) i sanitari provvederanno a richiedere formalmente un trattamento sanitario obbligatorio (dopo aver rilasciato il paziente). Non bisogna in alcuna maniera autorizzare una qualunque forma di trattamento sanitario obbligatorio (ricovero), ma solo un accertamento sulle condizioni di salute del paziente. 

Verrà redatta poi l’ ordinanza sindacale di accertamento sanitario obbligatorio in tre copie di cui: 

  • una originale  su carta intestata a firma propria del Sindaco.

  • una minuta su carta semplice (non intestata) a firma propria del Sindaco, siglata in precedenza dal Direttore del Servizio riportante i timbri A.S.S. – divisione medicina legale.

  • una copia a firma  propria del Sindaco su carta intestata con apposta la data, il timbro Comune e il timbro C O P I A, che andrà notificata al Giudice Tutelare con allegata la fotocopia della richiesta dei medici dell’A.S.S. . La notifica dovrà essere effettuata entro 48 ore dalla data della richiesta dei medici, presso la Cancelleria del Giudice tutelare (Palazzo di Giustizia)

Successivamente alla firma del Sindaco si stamperanno su carta intestata altre 7 copie (dopo aver cancellato il Sindaco in calce all’atto) sulle quali  si apporrà la data e sul retro la relata di notifica e di queste: 

  • 2 copie con il timbro “Firmato il Sindaco” e con il timbro del Comune andranno notificate alla Struttura dove dovrà essere eseguito l’ A.S.O più due analoghe notificate alla Struttura che ha richiesto l’ASO, se diversa.

  • 1 copia, da unire a quella firmata in originale per il Giudice tutelare, che verrà restituita con la relata di notifica.

  • 2 copie con il timbro “Firmato il Sindaco” e con il timbro del Comune andranno notificate alla persona che dovrà essere sottoposta all’ A.S.O..

  • 1 copia con il timbro “Firmato il Sindaco” e con il timbro del Comune andrà spedita all’A.S.S. – Direzione del Dipartimento di Salute Mentale

Entro 48 il Giudice tutelare convaliderà o meno il provvedimento.

Se entro 48 ore il giudice non convalida il provvedimento, bisogna predisporre un atto di cessazione dell’ A.S.O..

PROROGA DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

La richiesta di proroga dovrà essere sottoscritta, in questo caso, da un solo medico, il cui nome e struttura di appartenenza  (Centro di salute mentale di……) dovrà essere ben specificato perché riportato nell’ordinanza. La data della richiesta del medico dovrà essere successiva di un giorno alla data di scadenza del T.S.O.. Se dovesse essere successiva di due giorni, bisognerà contattare il richiedente che provvederà con una nuova richiesta di T.S.O. e non proroga (ovviamente in questo caso il paziente rimarrebbe ricoverato un giorno senza titolo). 

Verrà redatta poi l’ ordinanza sindacale di proroga del trattamento sanitario obbligatorio in tre copie di cui:

A -

  • una originale  su carta intestata a firma propria del Sindaco.

  • una minuta su carta semplice (non intestata) a firma propria del Sindaco, siglata in precedenza dal Direttore del Servizio riportante i timbri A.S.S. – divisione medicina legale.

  • una copia a firma propria del Sindaco su carta intestata  con apposta la data, il timbro del Comune e il timbro C O P I A, che andrà notificata al Giudice Tutelare con allegata la fotocopia della richiesta dei medici dell’A.S.S. . La notifica dovrà essere effettuata entro 48 ore dalla data della richiesta dei medici, presso la Cancelleria del Giudice tutelare (Palazzo di Giustizia)

Successivamente alla firma del Sindaco si stamperanno su carta intestata altre 7 copie (dopo aver cancellato il Sindaco in calce all’atto) si apporrà la data e sul retro la relata di notifica e di queste:

B -

  • 2 copie con il timbro “Firmato il Sindaco” e con il timbro del Comune andranno notificate alla Struttura dove il paziente e ricoverato, più altre due analoghe alla struttura che ha effettuato la richiesta se diversa.

  • 1 copia  da unire a quella firmata in originale per il Giudice tutelare che verrà restituita con la relata di notifica.

  • 2 copie con il timbro “Firmato il Sindaco” e con il timbro del Comune andranno notificate alla persona che dovrà essere sottoposta al T.S.O..

  • 1 copia con il timbro “Firmato il Sindaco” e con il timbro del Comune andrà spedita all’A.S.S. n. 1 Triestina – Direzione del Dipartimento di Salute Mentale

Entro 48 il Giudice tutelare convaliderà o meno il provvedimento.

Se entro 48 ore il giudice non convalida il provvedimento, bisogna predisporre un atto di cessazione della proroga del trattamento sanitario obbligatorio. 

 

PRECISAZIONI VALIDE IN OGNI CASO:

In caso di assenza del Sindaco, solo perché fuori città, l’ordinanza verrà firmata dal Vice Sindaco, se entrambi fuori città, firmerà l’Assessore anziano, se tutti e tre fuori città il compito spetterà all’Assessore competente. 

In caso di assenza del Direttore di Area firmerà il Dirigente dell’Unità Operativa